Pagamenti relativi a un decreto ingiuntivo non opposto e ottemperanza
Il TAR Veneto ha ricordato che in sede di ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, la P.A. non può più eccepire di non essere debitrice della somma al cui pagamento è stata condannata nel giudizio monitorio, ma al più potrà far valere eventuali vicende estintive del credito, successive alla pronuncia del decreto di condanna costituente titolo esecutivo.
Gli unici pagamenti che valgono in sede di ottemperanza come fattori estintivi deducibili e conoscibili, senza entrare in conflitto con il giudicato portato dal provvedimento monitorio, sono solo i pagamenti successivi alla formazione del titolo.
Post di Alberto Antico – avvocato

Commenti recenti