Sui requisiti di partecipazione
Il T.A.R. ricorda che la S.A. gode di amplissima discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione di una gara d’appalto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che la S.A. gode di amplissima discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione di una gara d’appalto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. spiega la ratio delle clausole sociali inserite nei bandi d’appalto, chiarendone la portata applicative ed interpretativa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Palermo ha affermato che la causa di esclusione dalle pubbliche gare prevista dall’art. 80, co. 4 d.lgs. 50/2016 può trovare applicazione solo ove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’operatore economico presenti debiti erariali e/o previdenziali superiori ad € 5.000; b) tali debiti siano stati accertati in modo definitivo, o con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato o mediante provvedimenti amministrativi ormai definitivi ed inoppugnabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che è irrilevante, ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi invalidante la procedura di gara, la sola compartecipazione societaria dell’Amministrazione aggiudicatrice alla società concorrente e aggiudicataria.
La situazione di partecipazione societaria potrebbe dare luogo ad esclusione soltanto quando si dimostri che abbia prodotto, in concreto, un effetto distorsivo della concorrenza, specificamente a causa della violazione delle regole dell’evidenza pubblica.
Nel caso di specie, la Stazione appaltante A disponeva che le prove di un concorso pubblico si svolgessero nei locali gestiti dalla società sua partecipata B; la restante organizzazione del concorso era affidata previa gara pubblica alla società C, terza estranea. Pertanto, tra A e C non vi era in realtà alcun conflitto d’interessi, nemmeno potenziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Sardegna ha offerto utili principi in materia: in particolare, la valutazione compiuta dalla Stazione appaltante è sindacabile dal G.A. solo per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che, mentre in vigenza del d.lgs. 163/2006 all’aggiudicazione provvisoria seguiva l’aggiudicazione definitiva, attualmente con il d.lgs. 50/2016 devono susseguirsi la proposta di aggiudicazione, l’aggiudicazione e l’efficacia dell’aggiudicazione, che consegue alla positiva verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicataria in sede di offerta.
La questione rilevava nel caso di specie per capire se il ricorso fosse tempestivo, a seconda della qualificazione da darsi agli atti impugnati.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della medesima, in quanto soltanto a quest’ultimo è riconoscibile una posizione differenziata.
Post di Alberto Antico – avvocato
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45, recante il Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo. (23G00052) (GU Serie Generale n.97 del 26-04-2023).
Il provvedimento riguarda i siti oggetto di bonifica ed entrerà in vigore il giorno 11 maggio 2023.
Post di Daniele Iselle
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/04/26/23G00052/sg
La Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti: 1) se, e in che limiti, l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001, abbia effetti traslativi automatici che si verificano alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato al privato per la demolizione;
2) se l’art. 31, co. 4-bis d.P.R. cit. sanzioni l’illecito costituito dall’abuso edilizio o, invece, un illecito autonomo di natura omissiva, id est, l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione;
3) se l’inottemperanza all’ordine di demolizione configuri un illecito permanente ovvero un illecito istantaneo ad effetti eventualmente permanenti;
4) se la sanzione di cui all’art. 31, co. 4-bis d.P.R. cit. possa essere irrogata nei confronti di soggetti che hanno ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione prima dell’entrata in vigore della l. 164/2014, quando il termine di novanta giorni, di cui all’art. 31, co. 3 d.P.R. cit., risulti a tale data già scaduto e detti soggetti più non possano demolire un bene non più loro, sempre sul presupposto che a tale data la perdita della proprietà in favore del Comune costituisca un effetto del tutto automatico.
Post di Daniele Iselle
Il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere un’azione risarcitoria intentata dai genitori esercenti la potestà sul figlio minorenne, in particolari condizioni di salute, per il mancato superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione per la sessione 2019-2020.
In quella sede, il Consiglio ha affermato che la responsabilità della P.A. da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica è di natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
La responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) va esclusa alla luce della presenza, nel procedimento amministrativo, di due situazioni attive, cioè il potere della P.A. e l’interesse legittimo del privato, nonché della posizione di supremazia della P.A. sul privato.
Il risarcimento può essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi/pretensivi ed alla luce di una loro dimensione sostanzialistica.
Post di Daniele Iselle
Commenti recenti