Annullamento in autotutela
Il T.A.R. ricorda i presupposti che devono sorreggere l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda i presupposti che devono sorreggere l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che non vi è alcuna legge generale che colleghi una decadenza al mancato rispetto del termine di conclusione di un procedimento amministrativo, che quindi non può essere qualificato come perentorio ma come ordinatorio, sicché il suo superamento non determina la consumazione del potere amministrativo né l’illegittimità del provvedimento adottato, ma consente all’interessato di attivare i rimedi giurisdizionali avverso l’inerzia.
L’art. 2-bis l. 241/1990 correla all’inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità della P.A., ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell’atto tardivamente adottato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il Comune contestava al privato di aver trasformato illegittimamente un fabbricato rurale in un vero e proprio campo di equitazione con le relative strutture pertinenziali.
Il privato chiedeva che almeno le aree ludiche senza finalitĂ di lucro da lui realizzate in loco fossero considerate attivitĂ edilizia libera.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che in materia di illeciti edilizi, la verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia dell’intervento realizzato abusivamente deve essere condotta prendendo in considerazione le opere nella loro globalità , che non possono essere considerate in modo atomistico, non essendo ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Catania ha affermato che, qualora le opere abusive siano tra loro connesse, dando luogo ad un intervento unitario, deve procedersi all’integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dal Comune. L’eventuale istanza di accertamento di conformità – qualora possibile – dev’essere riferita al complessivo intervento abuso unitariamente considerato e ciò in quanto l’art. 36 d.P.R. 380/2001 regola la sanatoria avuto riguardo all’intervento abusivo e non alla singola opera abusiva e la sanatoria non può non avere ad oggetto il complesso delle opere in cui lo stesso si sostanzia.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che anche le opere soggette al regime della DIA/SCIA sono soggette a rimozione qualora non conformi agli strumenti urbanistici. Infatti, in presenza di abusivismo edilizio, ai sensi degli artt. 22 e 37, co. 1 d.P.R. 380/2001, l’applicabilità della sanzione pecuniaria è limitata ai soli interventi astrattamente realizzabili previa denuncia d’inizio attività che siano, altresì, conformi agli strumenti urbanistici vigenti; invece, laddove manchino i presupposti per l’intervento, come nel caso in cui l’opera sia stata posta in essere in violazione del regolamento edilizio, il Comune può irrogare l’ordinanza di demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il Comune emanava un’ordinanza con cui irrogava ad un privato la sanzione di euro 516,00 per le opere realizzate in difformità dal permesso di costruire: in quell’atto, il Comune evidenziava la sanabilità delle opere difformi realizzate, affermando come le stesse fossero soltanto parziali e inidonee ad inficiare l’autorizzazione originaria, non avendo alterato i volumi, le sagome, le superfici e la destinazione d’uso.
A seguire, il privato chiedeva e otteneva una sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia, che veniva impugnato dal vicino
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile, per non aver il vicino impugnato anche l’ordinanza già lesiva nei suoi confronti, in quanto enunciava la sanabilità delle opere.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. declina la regola del cd. ne bis in idem con riferimento alla peculiaritĂ del processo amministrativo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie, la societĂ A ricorreva innanzi al TAR Veneto chiedendo che fosse accertata la non debenza della somma richiesta a titolo di penale alla societĂ B da un Comune, per il presunto ritardo nel pagamento di un debito sorto da un accordo di programma stipulato tra il Comune e B, con riferimento ad un compendio immobiliare poi dato in leasing da B ad A.
La ricorrente, pur non avendo sottoscritto l’accordo di programma, affermava la sussistenza del proprio interesse a ricorrere sulla base del contratto di locazione finanziaria, con il quale si era convenuto che il corrispettivo della locazione fosse determinato, tra l’altro, anche in ragione dei costi che B avrebbe sostenuto per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione dell’immobile, ivi inclusi eventuali oneri urbanistici.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere, dato che la società A non era parte dell’accordo di programma che originava la pretesa del Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che il processo che, dopo la declinatoria della giurisdizione, si instaura, per effetto della tempestiva riassunzione, davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell’unico giudizio.
Nel caso di specie, poiché il processo era riproposto innanzi al G.A., a favore del quale il G.O. aveva declinato la giurisdizione, il ricorrente, quantomeno a fini precauzionali, avrebbe dovuto disconoscere la firma apposta nel verbale di consistenza dei fondi (in una causa per asserita occupazione sine titulo della P.A.), con il ricorso in riassunzione, non nella memoria di replica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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