La doppia conformità non rileva ai fini dell’autorizzazione paesaggistica postuma
Nel caso di specie il privato sosteneva che, poiché l’abuso edilizio da lui realizzato avrebbe potuto ottenere la sanatoria per doppia conformità , egli avrebbe anche avuto titolo per chiedere la cd. autorizzazione paesaggistica postuma.
Il TAR Sardegna ha invece ricordato che detto titolo in sanatoria può essere ottenuto alle tassative condizioni indicate dall’art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004 e mai in presenza di nuovi volumi o superfici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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