Il TAR Veneto sottolinea che l’annullamento in autotutela oltre il termine previsto ex lege è ammesso non in ogni ipotesi di incompletezza, omissione, errore di calcolo, imprecisione nella redazione degli elaborati progettuali o nell’interpretazione delle norme che presiedono alla determinazione dei parametri rilevanti ai fini della verifica della conformità di un progetto alla normativa urbanistico-edilizia, ma solo se sussiste una “falsa rappresentazione” dei fatti idonea ad indurre in errore la P.A.
La rappresentazione dei fatti, falsa o parziale, che diverge dalla realtà non è perciò riconoscibile dall’Amministrazione con un’istruttoria ordinaria e rivela un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che l’aver indicato, quale oggetto della comunicazione SUAP, “Comunicazione motivi ostativi”, supplisce all’assenza di oggetto nell’atto concretamente comunicato.
Inoltre, la mancata assegnazione del termine di 10 giorni per le osservazioni non costituisce motivo di illegittimità, poiché la fonte di tale facoltà del privato si trova direttamente nella l. n. 241/1990, a prescindere da quanto eventualmente (non) scritto dall’Amministrazione in atti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Laconicamente, il TAR Veneto ricorda che, nell’ipotesi di atti vincolati (per i quali il contenuto non sarebbe potuto essere altrimenti), l’eventuale mancata comunicazione dei motivi ostativi non potrebbe essere considerata vizio invalidante.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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A mio giudizio la risposta è negativa, ovviamente in assenza di vincoli urbanistici, paesaggistici o architettonici che richiedano il mantenimento della sagoma attuale.
Nonostante molte sentenze, anche recenti, sembrino voler confinare (consapevolmente o meno) la “ristrutturazione edilizia” esclusivamente a quegli interventi edilizi che conservano la struttura cd. originaria del fabbricato, la dizione letterale degli artt. 3, c. 1, lett. d) e 10, c. 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 non supportano tale applicazione restrittiva della norma che, a parere dello scrivente, è frutto di un’applicazione della stessa che sconta i retaggi di decenni di norme e di orientamenti giurisprudenziali in cui, stante la formulazione del concetto di ristrutturazione illo tempore vigente, era ben netta, e soprattutto chiara, la linea di demarcazione tra “nuova costruzione” e “ristrutturazione edilizia”.
Ora, però, tale iato si è progressivamente ridotto (rectius: sfumato) e, quindi, vi è da chiedersi se sia davvero corretto, o forse addirittura legittimo, cercare di circoscrivere gli interventi di “ristrutturazione edilizia” esclusivamente a quei progetti che, vuoi con ristrutturazione edilizia cd. leggera vuoi con quella cd. pesante, riescono a non alterare il complesso nativo dell’edifico, a tacer del fatto che, nel corso del tempo, la scienza delle costruzioni ed il gusto estetico hanno profondamente ed inevitabilmente inciso sull’architettura delle costruzioni.
Se così è, è davvero equanime continuare ad imporre il rispetto dei tratti salienti dell’edificato pre-esistente per non sfociare nella “nuova costruzione”?
Ragionando in siffatto modo, non si pone (forse) un freno alla naturale evoluzione ed innovazione dell’abitare e, non da ultimo, non si stagnano ingenti risorse economiche che permetterebbero, anche sfruttando le detrazioni fiscali, di rinnovare e rigenerare il vetusto tessuto urbano esistente che, come mantra, sentiamo ormai invocare come vox populi?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione della lett. B.8 dell’allegato B del d.P.R. 31/2017, secondo cui è assoggettata ad autorizzazione paesaggistica semplificata l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, co. 1, lett. b-c d.lgs. 42/2004, nonché l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, il privato (sfruttando il cd. Superbonus) progettava l’installazione di pannelli fotovoltaici, in aderenza alla copertura dell’edificio soggetto a vincolo paesistico-ambientale.
La Soprintendenza prescriveva che gli impianti fotovoltaici sulle coperture fossero completamente integrati, cromaticamente in armonia con le falde della copertura e di tipo non riflettente in superficie, al fine di non alterare in modo negativo la visione del contesto in cui l’immobile risulta inserito.
Il TAR Veneto ha giudicato legittimo l’atto della Soprintendenza, in quanto esercizio di una discrezionalità tecnica non inattendibile.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, il privato otteneva un’autorizzazione paesaggistica semplificata con prescrizioni che modificavano il suo progetto: tentava di farla annullare, allora, deducendo che il Comune avrebbe trasmesso gli atti alla Soprintendenza oltre il termine di 50 giorni fissato dal d.lgs. 31/2017.
Il TAR Veneto ha affermato che l’eventuale assunzione con ritardo del provvedimento favorevole non è certo causa di illegittimità di quest’ultimo, abilitando tutt’al più ad una richiesta risarcitoria dei danni che si dovessero dimostrare essere conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, il privato otteneva un’autorizzazione paesaggistica semplificata con prescrizioni che modificavano il suo progetto: tentava di farla annullare, allora, deducendo il mancato preavviso di rigetto rispetto all’accoglimento integrale dell’istanza originaria.
Il TAR Veneto ha respinto questa tesi.
L’esame di un progetto, pubblico o privato che sia, dal punto di vista della sua compatibilità paesaggistica comporta la valutazione di fatti che vengono presi in considerazione dalla norma attributiva del potere non nella loro dimensione oggettiva di fatti “storici”, bensì in quella di fatti “mediati” dalla valutazione casistica e concreta che è delegata all’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, alla luce di parametri di mera attendibilità tecnico-scientifica.
In mancanza di criteri normativi a priori applicabili secondo rigidi schematismi non può dunque sussistere alcuna legittima aspettativa, per il privato, in ordine all’accoglimento puro e semplice della sua istanza.
Post di Daniele Iselle
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L’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR, ha reso disponibile una nuova versione di DOCET scaricabile unicamente attraverso il sito ENEA.
L’applicativo, utilizzabile esclusivamente per la certificazione energetica di immobili residenziali esistenti con superficie fino a 200 m2 che non siano stati sottoposti a ristrutturazioni importanti, consente la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), il documento che certifica la prestazione e la classe energetica di un immobile indicando gli interventi migliorativi ed economicamente più convenienti.
DOCET v.3.23.06.53 l’ultima versione del software gratuito mantiene le caratteristiche originarie dell’applicativo che utilizza un metodo semplificato secondo quanto previsto dal D.M. 26/06/2015 (Allegato 1, paragrafo 4.2.2) ed esegue una valutazione standard dell’immobile, vale a dire A2 (asset rating), con condizioni climatiche e comportamento dell’utenza standard.
Il calcolo della prestazione energetica del sistema edificio-impianti viene effettuato nel pieno rispetto delle norme tecniche previste dai DM 26.06.2015: UNI/TS 11300-1:2014, UNI/TS 11300-2:2019, UNI/TS 11300-3:2010, UNI/TS 11300-4:2016 e delle norme tecniche di supporto nelle ultime versioni aggiornate.
Le verifiche effettuate rispondono ai Requisiti Minimi di legge previsti per la specifica categoria di interventi.
Per maggiori informazioni sull’applicabilità, sulle specifiche tecniche, sulle metodologie di calcolo e sulla compilazione del software si raccomanda la consultazione del Manuale Utente disponibile in download insieme all’ultima versione di DOCET.
Il TAR Catania ha affermato che l’ordine di demolizione di un immobile abusivo non è viziato da illegittimità per il solo fatto di non essere stato notificato a tutti i comproprietari.
In mancanza di tale notifica, l’unico effetto preclusivo all’esercizio dei poteri repressivi da parte del Comune è quello legato all’impossibilità di acquisire il bene abusivo al patrimonio comunale, in caso di mancata spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione da parte degli interessati.
È invece del tutto ininfluente la mancata previa comunicazione di avvio del procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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