Il T.A.R. Milano, dopo aver dato atto dei due opposti orientamenti giurisprudenziali, decide di aderire a quello più recente, secondo cui, per ottenere il cd. silenzio assenso sull’istanza di PdC, ovvero il perfezionamento della SCIA per decorrenza del termine, non occorre più la conformità urbanistico-edilizia della pratica edilizia.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Con la Deliberazione n. 303 del 21 marzo 2023la Giunta regionale ha incaricato il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di porre in essere tutti gli atti necessari per avviare la sistematizzazione e il rinnovamento del complesso insieme di disposizioni regionali aventi implicazioni dirette o indirette sulla disciplina e sulla pianificazione dell’uso dei suoli, finalizzati alla predisposizione di una proposta di testo normativo di aggiornamento della suddetta normativa.
La bozza di proposta formulata dal gruppo di lavoro è ora, come previsto dalla DGR 303 del 2023, “oggetto di un processo partecipativo, quale percorso strutturato di dialogo e confronto, con gli stakeholder interni ed esterni all’amministrazione regionale“.
Nel caso di specie, una convenzione di lottizzazione affermava che la ditta lottizzante s’impegnava a realizzare ed eseguire a propria cura e spese alcune opere di urbanizzazione primaria come indicate in tre tavole di progetto, “conguagliando successivamente il tratto di strada previsto dal PRG la cui spesa sarà a carico del Comune”.
I privati realizzavano la strada, chiedendone il ristoro economico al Comune, il quale glielo negava.
Il TAR Veneto ha affermato che tutto dipende da cosa le Parti avevano inteso con la parola “conguagliando”:
- se si interpreta come rimborso spese, i privati avrebbero dovuto allegare in giudizio le tavole di progetto, da cui risultasse che le opere da loro eseguite erano quelle dedotte in convenzione;
- se si interpreta come scomputo dagli oneri, la convenzione è difettosa per incompletezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ribadito che la mancata impugnazione degli atti di pianificazione nel frattempo intervenuti, frutto di autonome valutazioni, e per loro stessi idonei a definire la destinazione delle aree di proprietà dei ricorrenti, priva i ricorrenti stessi di un interesse concreto e attuale a ottenere l’annullamento della pregressa strumentazione urbanistica, in quanto l’eventuale annullamento di essa non sarebbe idoneo a travolgere la disciplina impressa alle aree dalla strumentazione successivamente intervenuta.
Si tratta di un’affermazione già compiuta dal TAR Veneto, ma non unanime nella giurisprudenza amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto ammissibile l’impugnazione da parte del Comune contermine, della variante parziale al P.I. dell’altro Comune, preordinata alla realizzazione di un complesso immobiliare a destinazione logistica della superficie di 126.955 mq in zona agricola mediante SUAP in variante urbanistica semplificata.
Il Comune, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi di una collettività di cittadini, è legittimato ad impugnare provvedimenti suscettibili di recare pregiudizio al suo territorio e ritenuti lesivi dell’ambiente e della salute della comunità amministrata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’ha affermato il TAR Veneto: pertanto, il ricorso proposto contro tale diffida è inammissibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato un’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex art. 192 d.lgs. 152/2006, cd. Codice dell’ambiente, nella parte in cui veniva rivolta contro i proprietari del fondo in mancanza di una qualsivoglia valutazione in ordine all’effettiva colpa degli stessi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il Comune emani un’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex art. 192 d.lgs. 152/2006 chiedendo un contributo istruttorio alla Provincia, quest’ultima non deve necessariamente essere evocata in giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che i poteri di tutela e manutenzione dei beni del demanio idrico e l’assunzione a proprio carico dei relativi oneri di carattere economico spettano all’Amministrazione regionale, che li gestisce e amministra con pienezza di poteri e che beneficia dei relativi introiti (cfr. d.P.R. 616/1977; artt. 86 e 89 d.lgs. 112/1998; art. 83 l.r. Veneto 11/2001).
Ne consegue che gli oneri di vigilanza e rimozione dell’amianto di copertura dei beni del demanio idrico sono a carico della Regione e non dell’Agenzia del Demanio.
Si applicava nel caso di specie il d.m. 06.09.1994, in quanto l’amianto è presente su un fabbricato a destinazione pubblica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte di cassazione penale ha affermato che il requisito della doppia conformità necessario per ottenere la sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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