Il TAR Veneto ha affermato che, nella particolare materia della tutela del paesaggio, laddove si fronteggino opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il Giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’Organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto si è allineato alla Corte costituzionale nell’affermare che la potestà ministeriale riconosciuta dall’art. 138, co. 3 d.lgs. 42/2004, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui al precedente art. 136, non costituisce un potere straordinario o eccezionale, ma rappresenta la manifestazione della competenza costituzionale propria dello Stato di riconoscere e tutelare i beni del patrimonio culturale.
Non aveva pregio perciò l’eccezione del ricorrente, nel caso di specie, secondo cui il potere ministeriale violerebbe le competenze legislative ed amministrative attribuite alla Regione e agli Enti Locali nelle materie del paesaggio, dell’urbanistica e dell’ambiente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto del vincolo paesaggistico.
Il potere di disporre la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico (cfr. art. 138, co. 3 d.lgs. 42/2004; artt. 16 e 47 d.P.C.M. 169/2019) concorre in capo al Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura e alla Commissione Regionale per il patrimonio culturale.
Nel caso di specie, si trattava del provvedimento del 23.03.2021 con il quale la Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Veneto – Ministero della Cultura ha dichiarato il notevole interesse pubblico dell’area del Monte Berico e della Riviera Berica Settentrionale in Comune di Vicenza, ai sensi degli artt. 136, co. 1, lett. c-d; 138, co. 3 e 141 d.lgs. 42/2004.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la delimitazione dei confini di una zona da sottoporre a vincolo paesaggistico quale bellezza d’insieme ex art. 136, co. 1, lett. d d.lgs. 42/2004 (che non richiede necessariamente l’omogeneità dei singoli elementi, nel senso che non ogni singolo elemento compreso nell’area assoggettata al vincolo deve presentare i caratteri della bellezza naturale) costituisce tipica espressione di una valutazione di discrezionalità tecnica, non sindacabile se non sotto i profili della manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza o arbitrarietà.
L’avvenuta edificazione di un’area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poiché l’imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l’imposizione delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato sembra rovesciare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, affinché si possa formare il cd. silenzio-assenso sua una pratica edilizia, sarebbe necessario che la stessa sia conforme al paradigma normativo ed urbanistico-edilizio. Il Comune, infatti, laddove ravvisasse la manifesta illegittimità del titolo, potrà sempre intervenire in autotutela, ricorrendone i presupposti. Il privato, d’altro canto, potrà così contare sulla maggiore certezza del diritto e, soprattutto, potrà evitare di essere esposto alle tardive richieste di integrazione documentale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il privato promuoveva un’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune in merito all’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nel contesto di una richiesta di PdC per la ristrutturazione con ampliamento di un edificio alberghiero, con specifico riferimento alla mancata istruttoria e al mancato invio alla Soprintendenza della documentazione tecnica ricevuta, entro il termine dei 40 giorni previsto dall’art. 146, co. 7 d.lgs. 42/2004.
Il Comune si difendeva dicendo che il progetto al quale si riferisce l’istanza si presentava analogo a quello oggetto di una precedente istanza, in relazione alla quale il Comune aveva comunicato il preavviso di rigetto.
Dopo la proposizione del ricorso il Comune denegava il PdC, per poi archiviare l’istanza di autorizzazione paesaggistica.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile, chiarendo che comunque il Comune aveva l’onere di rispondere in modo espresso al privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’adozione da parte della P.A. di un qualsivoglia provvedimento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato (nel caso di specie, diniego di esercizio dei poteri repressivi comunali in materia edilizia, a seguito della riscontrata assenza di attività edilizia da parte del vicino), rende il ricorso avverso il silenzio-inadempimento:
a) inammissibile, per carenza originaria di interesse ad agire, se il provvedimento, ancorché non comunicato, intervenga prima della proposizione del ricorso medesimo;
b) improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che si configura come silenzio-inadempimento l’inerzia della P.A. sull’istanza di procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 (Autorizzazione unica - A.U.).
Nel caso di specie, il TAR ha accolto un ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., promosso da un privato che chiedeva di essere autorizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,017 MW e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ribadito che la DIA è un atto del privato e, come tale non impugnabile, come espressamente disposto dall’art. 19, co. 6-ter l. 241/1990.
Ciò vale anche se la DIA è stata presentata prima dell’entrata in vigore dell’art. 6, co. 1, lett. c d.l. 138/2011, che ha introdotto il citato comma 6-ter.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il ricorrente impugnava nel 2019 due provvedimenti di diniego di annullamento in autotutela dei certificati di agibilità del 1984 e del 1989, nonché degli effetti di una SCIA del 2017, ritenendo i suddetti atti affetti da insanabili carenze documentali.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza d’interesse.
Nessuna censura era stata formulata nei confronti della motivazione dei provvedimenti impugnati, che affermano l’insussistenza di carenze di natura sostanziale dell’edificio, tali da imporne il divieto d’uso in base alla normativa vigente, ovvero, in altre parole, l’assenza di ragioni di interesse pubblico a procedere all’annullamento dei certificati di agibilità, ovvero alla rimozione degli effetti della SCIA.
Post di Alberto Antico – avvocato
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