Una sentenza del TAR Liguria precisa che le ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 TUEL non sono tenute a rispettare le disposizioni in materia di affidamento delle opere pubbliche e di autorizzazioni paesaggistiche ed edilizie.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Nel caso di specie, il privato compiva sine titulo opere edilizie in un immobile in fascia di rispetto stradale.
Il Comune denegava la richiesta di sanatoria, previo parere sfavorevole dell’Ente proprietario della strada.
Nelle more del giudizio di impugnazione sul diniego, il privato compiva ulteriori abusi edilizi, di cui chiedeva un’altra sanatoria.
Anch’essa era denegata dal Comune, ancora una volta previo parere sfavorevole dell’Ente proprietario della strada. Il privato non impugnava il secondo diniego di sanatoria.
Il TAR Veneto, alla luce degli avvenimenti, ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il primo diniego perché, se anche il privato avesse vinto, il Comune si sarebbe dovuto rideterminare in ordine ad un immobile il cui stato di fatto risulta essere differente da quello oggetto della prima richiesta di sanatoria, il che non sarebbe ammissibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Cassazione penale ritiene che l'invio di un numero elevato di messaggi scritti e comunicazioni mail ad un'Autorità Pubblica, nella specie all'ufficio di Polizia municipale, possa costituire il reato di molestia.
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il TAR Veneto ritiene che un generico riferimento da parte del Comune alla delibera contenente i criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili vincola il Comune solo all’applicazione della delibera medesima, e non ad accettare a priori il valore immaginato dal privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Sul Bur n. 104 del 04 agosto 2023 è stata pubblicata la legge regionale n. 18 del 04 agosto 2023, recante "Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della conferenza delle Regioni e delle Province autonome".
Sul Bur n. 104 del 04 agosto 2023 è stata pubblicata la deliberazione della giunta regionale n. 956 del 31 luglio 2023 PR Veneto FESR 2021-2027. Priorità 1. OS 1.3. Azione 1.3.7 "Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio". Approvazione "Bando a supporto di progetti finalizzati alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica nell'ambito dei distretti del commercio. Anno 2023".
Ho chiesto a Google Bard (sito di intelligenza artificiale) quanto segue: “Il mio confinante ha costruito in zona B di completamento edilizio una casa a distanza di 4 metri e cinquanta dal mio confine, quando il piano regolatore impone una distanza minima di 10 metri tra fabbricati. Il confinante sostiene che avendo già una vecchia casa a metri 4,50 dal confine ha acquisito il diritto di edificare l’ampliamento a 4 metri e 50 anziché 5. Chi ha ragione?”.
Se volete leggere l'interessante risposta, aprite l'allegato.
Il TAR Parma, dopo aver ricordato che la conformità urbanistico-edilizia di un immobile prevede anche la verifica della sua idoneità sismica, ha affermato che il Comune, nell’ambito dei suoi poteri di vigilanza ex art. 27 T.U. Edilizia e di fronte ad una denuncia circostanziata del confinante (peraltro supportata da perizia tecnica), deve dare esaustiva risposta al privato, eventualmente operando concreti accertamenti sullo stato dei luoghi. Al contrario, non potrebbe semplicemente rimandare ad una decisione del G.O. emessa tra le parti, la quale non potrebbe comunque “fare stato” in sede amministrativa.
Si ringrazia vivamente l’ing. Mauro Federici per la segnalazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Parma ricorda che una decisione del G.O. emessa tra le parti private (tra loro confinanti) non potrebbe fare stato nei confronti dell’Amministrazione che non è stata parte in causa nel processo. Il Comune è dunque tenuto ad attivarsi in sede istruttoria per verificare un esposto presentatogli da uno dei soggetti, anche solo per contestarne i contenuti.
Si ringrazia vivamente l’ing. Mauro Federici per la segnalazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Parma evidenzia che il parere dell’Unione Montana, a cui sono stati delegati in via convenzionale alcuni compiti di valutazione tecnica (nel caso di specie, in materia sismica), è atto meramente interno, e come tale da una parte la sua mancata impugnazione non rende inammissibile il ricorso, e dall’altra non fa venire meno le competenze istituzionali del Comune in materia di vigilanza urbanistico-edilizia ex artt. 27 e 103 d.P.R. n. 380/2001.
Si ringrazia vivamente l’ing. Mauro Federici per la segnalazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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