Il TAR Veneto ha affermato che l’apprezzamento relativo all’efficienza ed alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante delle proposte migliorative costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato giurisdizionale in assenza di macroscopiche incongruenze od evidenti divergenze rispetto alla realtà effettuale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Pubblichiamo un articolo dell’avv. Stefano Bigolaro, Consigliere dell’Unione nazionale avvocati amministrativisti (UNAA), apparso oggi sul quotidiano Il Dubbio.
L’avv. Bigolaro chiarisce che, con l’avvento del d.lgs. 36/2023 (cd. terzo Codice appalti) e con l’abrogazione delle previgenti normative legislative e dell’ANAC, gli incarichi legali conferiti dalle PP.AA. non possono più in alcun modo essere inquadrati come appalti.
Si dovrebbe, pertanto, arrivare alla conclusione che gli incarichi riacquistino carattere integralmente fiduciario, ma il punto non è affrontato dall'Autore.
Il TAR Catania ha affermato che la revoca di un’autorizzazione consente alla P.A. di rimuovere, pro futuro e senza alcuna efficacia retroattiva, gli effetti del provvedimento aventi efficacia prolungata nel tempo, a cagione di una rinnovata valutazione degli interessi implicati nell’atto, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, allo scopo di assicurare la permanente rispondenza dell’assetto provvedimentale all’interesse pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la materia è regolata in due modi dall’ordinamento:
- secondo il principio tempus regit actionem, tipico dei procedimenti comparativi o selettivi ove si deve tutelare la par condicio dei partecipanti, il procedimento segue la normativa vigente alla data di presentazione dell’istanza del privato, senza che rilevino le sopravvenienze;
- secondo il principio tempus regit actum, tipico ad esempio dei procedimenti edilizi, il provvedimento finale deve essere emanato alla luce della normativa vigente al momento in cui la P.A. provvede e non all’epoca della presentazione dell’istanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il ricorrente innanzi al G.A. non può invocare, a titolo di eccesso di potere per disparità di trattamento, il provvedimento più favorevole in ipotesi illegittimamente adottato in altra analoga situazione, poiché l’eventuale illegittima prassi della P.A. non può giovare a chi sia stato destinatario di un atto legittimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune manifestava ai privati l’impossibilità di rilasciare un PdC senza il necessario assenso dell’ENAC, stante la presenza nell’area in oggetto di un vincolo aeroportuale, rendendosi però disponibile a riattivare il procedimento, qualora l’assenso fosse ottenuto.
Il privato riteneva questa un’illegittima interruzione del procedimento.
Il TAR Veneto ha riqualificato l’atto comunale come vero e proprio diniego di PdC, con riserva di apertura di un nuovo procedimento in caso di assenso dell’ENAC.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda gli approdi giurisprudenziali in materia di interpretazione del bando di gara con specifico riferimento alle ipotesi di esclusione dell’o.e. e/o di non valutazione dell’offerta tecnica priva di sottoscrizione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto utili principi in materia, a partire dagli artt. 2545-terdecies c.c. e 105 disp. att. c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte di cassazione penale ha affermato che il reato di falsità ideologica nelle dichiarazioni finalizzate ad ottenere un PdC ai sensi dell’art. 20, co. 13 T.U. edilizia si applica anche alle dichiarazioni finalizzate al PdC in sanatoria ex art. 36 T.U. cit.
Nel caso di specie, il tecnico professionista asseveratore e direttore dei lavori attestava il falso nell’accertamento di conformità finalizzato ad una sanatoria, asseverando sia la legittimità urbanistica dello stato dei luoghi, sia la conformità dei lavori di progetto agli strumenti urbanistici approvati, oltre che alle norme vigenti aventi incidenza sull’attività edilizia, nonostante l’abusività del fabbricato avesse già condotto ad una precedente condanna penale.
Sul punto, il dott. ing. Mauro Federici, che sentitamente ringraziamo, ha redatto un commento che volentieri pubblichiamo.
La sentenza in parola suscita alcuni interrogativi sull’estensibilità del principio affermato anche alle SCIA in sanatoria ex art. 37, co. 4 T.U. edilizia (e se di conseguenza il tecnico che dichiari il falso incorra nel reato ex art. 19, co. 6 l. 241/1990); nonché sul rapporto di concorso di reati, oppure di specialità intercorrente tra la fattispecie ex art. 20, co. 13 T.U. edilizia e quello ex art. 481 c.p.
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Pubblichiamo una nota di Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, il quale evidenzia la difficoltà di rispondere a questa domanda, partendo da un caso concreto di un Comune del Veneto.
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