Author Archive for: SanVittore

L’operatore economico può impugnare una gara a cui non ha partecipato?

13 Lug 2022
13 Luglio 2022

Il TAR Veneto ha risposto che non è necessaria la presentazione della domanda di partecipazione, qualora l’operatore economico contesti in radice che una gara sia mancata o impugni una clausola escludente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Novità dal PNRR sul processo amministrativo

12 Lug 2022
12 Luglio 2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 7 luglio 2022, n. 85 recante disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il PNRR (G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2022).

L’art. 3 del decreto-legge, rubricato Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, introduce norme procedurali per i giudizi cautelari e di merito innanzi al Giudice amministrativo che abbiano ad oggetto procedimenti amministrativi finanziati in tutto in parte dal PNRR.

In particolare, si stabilisce che, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti anche sulla base di quanto rappresentato dalle PP.AA. o dalle altre parti del giudizio che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento della istanza cautelare, il TAR, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del TAR, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al TAR per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, si applicano le previsioni di cui supra e il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del TAR, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l’udienza di merito non si svolga entro i termini così stabiliti, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della P.A.

Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell’udienza di merito, il giudice deve motivare espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell’udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.

Le PP.AA. sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

Sono parti necessarie di questi giudizi le Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR ex art. 1, co. 4, lett. l d.l. 77/2021, conv. con modd. in l. 109/2021 (Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio competenti), per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’art. 49 c.p.a. (Integrazione del contraddittorio).

Ai procedimenti in oggetto si applicano, in ogni caso, gli artt. 119, co. 2 (termini dimezzati); 120, co. 9 (tempi brevi per il deposito della sentenza) e 125 (norme procedurali per le controversie su infrastrutture strategiche) c.p.a.

Nelle ipotesi in cui, prima del 08.07.2022, data di entrata in vigore del d.l. 85/2022, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l’udienza per la discussione del merito è anticipata d’ufficio entro i termini e con le prescrizioni sopra descritte.

Post di Alberto Antico - avvocato

Falsità dichiarativa e autotutela doverosa in materia edilizia

12 Lug 2022
12 Luglio 2022

Il TAR Veneto ha affermato che nelle ipotesi di erronea o falsa rappresentazione della realtà che costituisca presupposto del titolo edilizio ottenuto, la discrezionalità della P.A. rispetto all’annullamento in autotutela si azzera, non rilevando né l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, né il tempo trascorso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ritrovamento di reperti archeologici

12 Lug 2022
12 Luglio 2022

L’articolo 175 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004) prevede che:

«1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

  1. a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
  2. b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea».

L’art. 90, a sua volta, disciplina le “Scoperte fortuite”:

«1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.

  1. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
  2. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
  3. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero».

L’art. 10, infine, contiene la definizione di “Beni culturali”.

Contributi ministeriali per gli interventi sui beni culturali

12 Lug 2022
12 Luglio 2022

Il TAR Veneto, ai sensi degli artt. 35-36 d.lgs. 42/2004, ha affermato che il contributo statale sui beni dichiarati di particolare interesse storico-artistico è concesso solo a lavori ultimati e collaudati, a seguito di una valutazione discrezionale sia nell’an che nel quantum.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Spetta al G.A. la controversia sulla riduzione dei contributi ministeriali per gli interventi sui beni culturali

12 Lug 2022
12 Luglio 2022

Nel caso di specie, il privato progettava un ingente intervento di restauro per il proprio immobile sottoposto a vincolo monumentale e chiedeva di essere ammesso ai finanziamenti previsti dall’art. 3, co. 2 l. 1552/1961, oggi art. 35 d.lgs. 42/2004.

La Soprintendenza si esprimeva favorevolmente per il finanziamento di un importo corrispondente al 40% delle spese ammissibili.

Tuttavia, l’importo complessivamente liquidato con i successivi pagamenti ed il saldo finale ammontava a non oltre il 30% delle spese collaudate, con una riduzione rimasta del tutto immotivata.

Il TAR Veneto ha affermato che in questa vicenda il privato vanta un interesse legittimo e che quindi la controversia spetta alla giurisdizione del G.A.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La riforma delle pratiche commerciali nella filiera agroalimentare

11 Lug 2022
11 Luglio 2022

Con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 285 del 30.11.2021 – Suppl. Ordinario n. 41) si è data attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’art. 7 l. 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (d’ora in poi il Decreto).

La riforma mira a modificare la disciplina delle relazioni commerciali e contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte (art. 1, co. 1 del Decreto).

Pubblichiamo una scheda sulla nuova normativa, redatta dall'avv. Alberto Antico.

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Sanatoria per doppia conformità e SUAP in deroga

11 Lug 2022
11 Luglio 2022

Nel caso di specie, il destinatario di un’ordinanza di demolizione sosteneva di poter ottenere la sanatoria per doppia conformità ex art. 36 T.U. edilizia, poiché il suo intervento, pur realizzato senza titolo, avrebbe potuto essere assentito mediante la procedura di SUAP in deroga ex art. 3 l.r. Veneto 55/2012.

Il TAR Veneto ha respinto questa tesi, affermando che invocare la procedura di SUAP in deroga significa sostanzialmente riconoscere la non conformità di quanto realizzato agli strumenti urbanistici.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Esonero dal costo di costruzione

11 Lug 2022
11 Luglio 2022

Il TAR Veneto ha affermato che l’esonero dal costo di costruzione ex art. 17 d.P.R. 380/2001 presuppone la sussistenza di due requisiti: 1) il carattere pubblico o di interesse generale delle opere da realizzare; 2) l’esecuzione delle opere da parte di un Ente istituzionalmente competente o di privati che abbiano un legame istituzionale con l’azione della P.A. volta alla cura di interessi pubblici.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Divieto di motivazione postuma

11 Lug 2022
11 Luglio 2022

Il TAR Veneto ha ricordato che è illegittimo il provvedimento amministrativo con motivazione mancante o carente, la quale non può essere integrata negli atti di causa, una volta che il privato abbia promosso il ricorso giurisdizionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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