Author Archive for: SanVittore

Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente nel contenzioso appalti

19 Mar 2020
19 Marzo 2020

Il TAR Catania ha offerto una (amplissima) ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali succedutisi in materia.

All’esito, il TAR ha affermato che è legittimo l’esame congiunto dei ricorsi principale ed incidentale anche laddove dall’accoglimento delle proposte censure il ricorrente principale non consegua un’utilità pratica attuale e concreta, dovendosi ritenere sufficiente, nell’ambito delle questioni concernenti l’affidamento di appalti pubblici, il mero interesse strumentale alla ripetizione della procedura anche qualora siffatta evenienza sia tutt’altro che certa o altamente probabile.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Il decreto legge n. 18 del 2020 per l’emergenza coronavirus: la giustizia in quarantena

18 Mar 2020
18 Marzo 2020

Pubblichiamo il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, contenente le misure emergenziali per la pandemia.

L'art. 83 sospende i processi civili e penali e l'art. 84 quelli amministrativi

20200317_070

art. 83 giustizia civile e penale

art. 84 giustizia amministrativa

Pubblichiamo di seguito una sintesi e alcune considerazioni dell'UNAA (Associazione Nazionale Avvocati Amministrativisti)

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Le fake news giuridiche ai tempi del Coronavirus

18 Mar 2020
18 Marzo 2020

C'era solo da aspettarselo: dopo i vari provvedimenti emessi per arginare l'emergenza sanitaria in corso, sul web si sono scatenati improvvisati giuristi e sedicenti esperti della materia, che hanno creato parecchia disinformazione.

La cosa più sballata che ho letto è questa: chi viola il precetto del "restate a casa", viene immediatamente punito dagli agenti di polizia con una sanzione penale pecuniaria, pari ad Euro 206,00, da pagare immediatamente, altrimenti si va in carcere.

Questa è una assurdità giuridica che farebbe accapponare la pelle a qualsiasi studente di giurisprudenza del primo anno.

Vorrei, dunque, concentrare l'attenzione su questa fake che circola ormai da diversi giorni, senza entrare nel merito di altri aspetti, quali ad esempio la questione della falsa dichiarazione resa agli agenti, ovvero l'eventuale violazione del recentissimo obbligo di dichiarare la non positività.

A ben vedere, l'unico specifico riferimento ad una norma penale contenuto nei vari decreti intervenuti è quella indicata dall'art. 4, comma 2, d.P.C.M. 8 marzo 2020 secondo cui "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6".

L'art. 650 c.p. è la norma penale che punisce chi disattende un ordine impartito da un'Autorità. Ne riporto di seguito il testo: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro". 

Premesso ciò e tornando alla fake news di cui sopra, ricordiamo alcuni punti fermi:gli agenti di polizia, di fronte ad una persona sprovvista di valide ragioni per circolare, possono identificare e denunciare (ma non possono condannare); la denuncia verrà trasmessa alla competente Procura della Repubblica per l'iscrizione della notizia di reato e per l'assegnazione del procedimento ad un magistrato (Pubblico Ministero); solo a seguito di un processo il Giudice potrà, eventualmente, condannare il soggetto; i 206 Euro di ammenda rappresentano il massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, non si tratta di una somma fissa.

Non entro, poi, nello specifico tecnico, riguardante la difesa, sull'eventuale richiesta di oblazione o su altri specifici casi processuali, ma spero di avere dato alcune indicazioni di massima utili sull'argomento.

Premesse queste considerazioni giuridiche, è davvero importante, visto il periodo che stiamo vivendo, rispettare scrupolosamente le direttive che vengono impartite per contenere la diffusione del virus.

Post di Diego Giraldo - avvocato

L’Autorità di Bacino non ha l’obbligo di vagliare subito e singolarmente le richieste individuali di aggiornamento del PAI

18 Mar 2020
18 Marzo 2020

La dott.sa Federica Moretti (funzionario amministrativo giuridico presso l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali), che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sull'importante questione dell'aggiornamento del PAI a istanza individuale.

Una sentenza del Consiglio di Stato, dopo avere precisato che la giurisdizione in materia spetta al giudice amministrativo e non al TSAP, chiarisce che l'Autorità di Bacino non ha l'obbligo di vagliare subito e singolarmente le richieste individuali di aggiornamento del PAI, nè se provengono dal privato, nè se richieste da una P.A.

Nota su CDS 26.9.2019 N. 6437

sentenza CDS n. 6437 del 2019

Piano Casa: è possibile il cumulo con la volumetria residua del PRG?

18 Mar 2020
18 Marzo 2020

Il Consiglio di Stato ha riformato in parte qua la sentenza del TAR Veneto n. 513/2018, la quale aveva statuito il divieto di cumulo tra l’incremento realizzato ai sensi della l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii. (cd. Piano Casa ter) e la volumetria residua del PRG/PI.

Si evidenzia che il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa censura tale statuizione in rito: la decisione di primo grado, invero, è stata resa ultra petita perché solo in seguito alla nota cd. “ordinanza cautelare di Mira” n. 591/2017 - confermata nella sentenza del T.A.R. Veneto n. 513/2018 qui riformata – le parti hanno circoscritto la problematica di cui si discorre che, però, è stata sollevata dai ricorrenti oltre i termini decadenziali di proposizione del ricorso.

Tanto premesso, giova ricordare che il divieto del cumulo (rectius: il divieto del cumulo in assenza del previo utilizzo della capacità edificatoria ordinaria) è ora sancito distintamente dall’art. 11, c. 3 della l.r. Veneto n. 14/2019, secondo cui: “Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono consentiti a condizione che la capacità edificatoria, riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale o dalle normative per l’edificazione in zona agricola, sia stata previamente utilizzata; tale capacità edificatoria può essere utilizzata anche contestualmente agli interventi del comma 1, che possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici o di superficie previsti”.

La norma, però, correttamente prevede la possibilità "derogatoria" di applicare contestualmente i due bonus edificatori, purché quello cd. ordinario previsto dal PRG/PI venga interamente saturato.

A parere di chi scrive, tale divieto e tale deroga erano implicitamente sussistenti anche nella previgente disciplina del cd. Piano Casa, nonostante l’assenza di una chiara indicazione normativa sul punto e la prassi contraria della maggioranza degli operatori del settore (professionisti ed Amministrazioni comunali).

Pertanto, è opinione di chi scrive che la decisione pregressa del T.A.R. Veneto sia tutt'ora pienamente condivisibile dal punto di vista sostanziale.

Infine, la sentenza del Giudice d’appello conferma sia l’ambito di applicazione temporale della l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii., ovvero la necessarietà di un titolo edilizio non decaduto alla data del 31.10.2013, sia la sufficienza della cd. vicinitas per impugnare il titolo edilizio del vicino-confinante.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Sul soccorso istruttorio

18 Mar 2020
18 Marzo 2020

Il T.A.R. Veneto ricorda l’ambito di applicazione del cd. soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, c. 9 del d. lgs. n. 50/2016.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Come vanno interpretati gli atti di gara?

18 Mar 2020
18 Marzo 2020

Il T.A.R. ricorda che, in primis, il criterio letterale previsto dall’art. 1362 c.c. vale anche per gli atto di gara.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Regime di pubblicazione e di entrata in vigore dei regolamenti degli Enti locali

17 Mar 2020
17 Marzo 2020

La questione è affrontata da una sentenza del TAR lazio.

Secondo il Comune il regime di pubblicazione delle delibere aventi ad oggetto l’approvazione del regolamento è interamente ed esaustivamente assorbita nelle regole generali di cui agli artt. 124 e 134 del TUEL (affissione per quindici giorni all’Albo Pretorio ed entrata in vigore dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione).

Secondo il ricorrente, invece, anche la pubblicazione dei regolamenti degli Enti Locali è disciplinata dall’art. 10 delle disp.prel.c.c. e pertanto essi acquistano efficacia decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione.

Il TAR indica la risposta, lasciando però aperta la possibilità che lo Statuto comunale disponga diversamente. 

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale 

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Sull’accesso agli atti defensionale

17 Mar 2020
17 Marzo 2020

Il T.A.R. ricorda i presupposti dell’accesso agli atti cd. defensionale previsto dall’art. 24, c 7 della l. n. 241/1990, chiarendo la nozione di “Pubblica Amministrazione” che può essere destinataria della richiesta ostensiva.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Verifica dell’anomalia dell’offerta in un pubblico appalto

17 Mar 2020
17 Marzo 2020

Il TAR Catania ha offerto alcuni principi utili in materia, con riguardo sia alla discrezionalità di cui gode la Stazione appaltante, sia al sindacato sul punto del Giudice amministrativo.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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