Misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati
La Corte costituzionale ha offerto una pregevole ricostruzione di questo istituto, a partire dall’art. 12, co. 3 T.U. edilizia.
Post di Daniele Iselle
La Corte costituzionale ha offerto una pregevole ricostruzione di questo istituto, a partire dall’art. 12, co. 3 T.U. edilizia.
Post di Daniele Iselle
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 l.r. Veneto 2/2022, rubricata «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”», che approva il piano faunistico-venatorio della Regione Veneto.
L’adozione con legge regionale di taluni atti, come i calendari venatori e i piani regionali per l’individuazione delle zone e dei periodi per l’addestramento, l’allevamento e le gare dei cani, previsti dalla legge statale n. 157/1992 con il fine di protezione della fauna e caratterizzati dalla «natura tecnica del provvedere», viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s Cost.): in simili ambiti, infatti, il ricorso allo strumento della legge, in luogo del provvedimento amministrativo, non assicura le garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l’acquisizione di pareri tecnici.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto – con laconica motivazione – ha affermato che la maggior durata del procedimento amministrativo rispetto a quella prevista dalla legge non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento finale, stante la natura ordinatoria dei termini di conclusione del procedimento e l’inesauribilità del potere amministrativo. Una particolare indulgenza deve essere applicata ai procedimenti in corso durante la pandemia da Covid 19.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che il termine per la conclusione del procedimento SUAP non è perentorio, e dunque la sua violazione non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione di questo istituto, a partire dall’art. 8 d.P.R. 160/2010, dall’art. 4 l.r. Veneto 55/2012 e dalla circolare del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 1 del 20.01.2015.
Nel caso di specie, il responsabile SUAP aveva omesso di verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la variante semplificata allo strumento urbanistico.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto rileva che il vizio relativo alla necessità di attivare la conferenza di servizi SUAP alla scadenza del termine per i pareri tecnici delle Amministrazioni coinvolte viene superato nell’ipotesi in cui tale conferenza risulti sostanzialmente inutile, poiché il provvedimento finale non potrà essere diverso da quello in concreto adottato, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990 (come è nell’ipotesi in cui il Comune abbia riscontrato difformità del fabbricato rispetto all’autorizzato, in una pratica relativa ad un’istanza di ristrutturazione con ampliamento).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. Veneto, dopo aver ricordato che le scelte pianificatorie sono dotate di amplissima discrezionalità amministrativa, ricorda che l’istituto della perequazione urbanistica di cui all’art. 35 della l.r. Veneto n. 11/2004 può essere previsto e/o attuato tanto dal P.I. quanto dal P.U.A.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Si segnala che nel B.U.R. n. 94 del 14.07.2023 è stata pubblicata la D.G.R.V. n. 745 del 22 giugno 2023, rubricata “Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). Avvio predisposizione Variante per l’attribuzione della specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”.
La deliberazione è disponibile al link:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=506489
Post di Daniele Iselle
Nel caso di specie, un Comune inseriva nel Piano delle Valorizzazioni e alienazioni immobiliari per l’anno 2022, ai fini della vendita, una porzione di area verde che attualmente si interpone tra l’abitazione di alcuni privati e uno stabilimento industriale.
Tale superficie dovrebbe essere destinata a parcheggio/manovra automezzi funzionale allo stabilimento produttivo.
I privati lamentano che la sensibile riduzione dell’area attualmente boscata e adibita a giardino pubblico di quartiere, che costituisce una barriera visiva e ambientale rispetto all’area industriale, recherebbe pregiudizio alla loro proprietà in termini di maggior inquinamento acustico ed atmosferico e di rischio idraulico, oltre che di perdita di valore.
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione normativa del Piano di alienazioni e valorizzazioni, spiegando in particolare l’onere motivazionale gravante sul Comune.
Nella fattispecie concreta, non vi era sufficiente motivazione sui motivi dell’inclusione di un’area attualmente destinata all’uso collettivo nel Piano e, quindi, della sua dismissione per un utilizzo privato, funzionale all’attività produttiva.
Post di Daniele Iselle
Nel caso di specie, un Comune inseriva nel Piano delle Valorizzazioni e alienazioni immobiliari per l’anno 2022, ai fini della vendita, una porzione di area verde che attualmente si interpone tra l’abitazione di alcuni privati e uno stabilimento industriale, da destinare a parcheggio/manovra automezzi funzionale allo stabilimento produttivo.
I privati eccepivano l’illegittimità dell’operazione, poiché detta porzione non risulta previamente frazionata rispetto al più ampio fondo cui appartiene.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione, interpretando l’art. 58 d.l. 112/2008: il bene oggetto di alienazione con l’inserimento nel Piano non deve necessariamente essere già precedentemente individuato, potendo essere frutto dello scorporo da un più ampio bene preesistente, purché sussista un’adeguata motivazione a riguardo.
Post di Daniele Iselle
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