Piano casa e D.M. 1444/1968
Segnaliamo un interessante articolo di Alberto Gaz e Guglielmo Gattamelata su Pausania.it
Segnaliamo un interessante articolo di Alberto Gaz e Guglielmo Gattamelata su Pausania.it
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.p.c.m. 21 novembre 2019 concernente “Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto” (G.U. n. 22 del 28.01.2020).
Tale decreto riforma anche per la Regione del Veneto il riparto della rete stradale tra Stato, Regioni ed Enti Locali voluto inizialmente dalla legge Bassanini (l. 59/1997) e provvedimenti attuativi.
Tra le altre cose, l’art. 1 d.P.C.M. cit. modifica i tratti della rete stradale di interesse nazionale a suo tempo individuati nel d.lgs. 461/1999 (co. 1, per il Veneto Tabella D) e quelli di interesse regionale che si trovavano nel d.P.C.M. 21 febbraio 2000 (co. 2, per il Veneto Tabella H); nel comma 4 art. cit. si prevede che restano di proprietà dei Comuni i tratti delle strade urbane di scorrimento, di quartiere e delle strade locali (ex art. 2, co. 2, lett. D-E-F Codice della strada) che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Si segnala che la comprensione del decreto diventa più agevole dopo aver letto la relazione del Senato sullo schema di provvedimento, che poi in sede di approvazione definitiva ha subito minime modifiche.
post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Relazione del Senato sullo schema di decreto
rete stradale da riclassificare
Il T.A.R. Milano si sofferma sulla natura di “opera precaria” e di “nuova costruzione”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Piemonte ha recentemente sottolineato che il diritto di opzione previsto dall’art. 3, co. 3 del d.l. n. 351/2001 presuppone l’inclusione del bene immobile oggetto del diritto nel patrimonio disponibile dell’Ente pubblico; l’atto quindi che ne ordina la dismissione dal patrimonio è il presupposto per esercitare tale diritto, la cui eventuale lesione rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Un tempo spopolavano le ballerine sul cubo con la musica da discoteca, oggi vanno più di moda i cubisti sui tavoli degli uffici tecnici al suono del piano - casa.
Si tratta di una nuova professione consistente nel trasformare le parole del legislatore in metri cubi edificabili.
Per esempio, un cubista dirà con ferma convinzione che l'articolo 6, comma 1, della legge regionale veneta 4 aprile 2019, n. 14 (Veneto 2050, alias "Nuovo piano casa") deve essere applicato alla lettera, cosicchè tra gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di tale legge (che oggi si chiamano più precisamente "edifici caratterizzati dalla presenza delle strutture portanti e della copertura", in forza della modifica apportata dalla legge regionale 25 luglio 2019, n. 29), che si possono ampliare del 15%, rientrano anche quelli costruiti col vecchio piano casa a una distanza di 200 metri dall'edificio generante.
Magari potrà tentare di sostenere in subordine che, nel caso in cui l'edificio staccato sia stato costruito col vecchio piano casa, mettendo insieme un pizzico di piano casa e un po' delll'ampliamento fino a 800 mc previsto dall'articolo 44 della legge 11/2004, l'ampliamento con la legge 14/2019 si potrà fare perlomeno con riferimento alla parte costruita in virtù di tale ampliabilità fino a 800 mc.
A mio parere non è così, perchè, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14/2019, siamo nel caso degli edifici che hanno già usufruito delle premialità previste dal vecchio casa (legge regionale 14 del 2009).
A suo tempo si moltiplicavano i pani e i pesci, oggi sembrano più gustosi i metri cubi.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Il T.A.R. spiega perché, di regola, l’ordinanza demolitoria non vada notificata al nudo proprietario, ma all’usufruttuario.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
La legge assicura un bonus fiscale a chi esegua, tra le altre cose, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia sugli impianti igienico-sanitari (cfr. art. 16-bis TUIR e circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 3/2016).
La normativa fiscale fa espresso rinvio alle definizioni degli interventi edilizi di cui all’art. 3 T.U. edilizia.
Tuttavia, le recenti leggi di semplificazione hanno notevolmente ampliato gli interventi in regime di attività edilizia libera, riconducibili alla manutenzione ordinaria: si veda in particolare il d.lgs. 222/2016 (cd. SCIA 2) e il Glossario dell’attività edilizia libera.
Perciò, ad esempio, è stato sostenuto che la sostituzione degli impianti igienico-sanitari e del relativo impianto elettrico sia divenuta manutenzione ordinaria – attività edilizia libera, non più soggetta a CILA: ciò però impedisce di accedere al bonus fiscale, se accettiamo che la legge tributaria abbia recepito tout court la normativa edilizia.
Era davvero questo il risultato voluto dal legislatore, semplificare da una parte, ma restringere le ipotesi di detrazione fiscale dall’altra?
Per completezza, si segnala una sentenza del TAR Toscana, in cui si tenta una classificazione dei vari interventi sugli impianti sanitari.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Segnaliamo la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2024 del 30 dicembre 2019, recante "Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9, art. 7 bis, comma 1. Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive, nonché dei limiti temporali di utilizzo, delle coperture con tensostrutture o strutture similari, purché amovibili, dei recinti destinati alla movimentazione degli equidi".
Con tale provvedimento si provvede ad individuare le caratteristiche tecnico-costruttive, nonché i limiti temporali di utilizzo, delle coperture con tensostrutture o strutture similari, purché amovibili, dei recinti destinati alla movimentazione degli equidi, in attuazione all’art. 7 bis, comma 1, della LR n. 9/2018, come modificata dalla LR n. 29/2019.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Il T.A.R. afferma che, prima del c.p.a., la proposizione di un’azione di annullamento comporta l’effetto interruttivo dell’azione risarcitoria, il cui termine di prescrizione inizia a decorre dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie, un’ordinanza ex art. 54 TUEL intimava ad un condominio di far cessare la situazione di pericolo consistente nel distacco di intonaco dalle rampe di collegamento che formavano una via pubblica.
Il condominio obiettava che le rampe erano di proprietà del Comune, senza però contestare di averne la disponibilità e l’uso.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, alla luce della situazione di pericolo che connota le ordinanze in parola, i destinatari ben possono essere i soggetti che hanno la disponibilità del bene: diverso sarà stabilire coloro che dovranno sostenere i costi degli interventi, in base alle rispettive posizioni e responsabilità.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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