Esclusione e partecipazione
Il TAR Veneto dichiara che, stando a quanto previsto sia dall’art. 80 comma 5 D. Lgs. 50/2016 sia dall’art. 57, paragrafo 6 della direttiva 2014/24, la stazione appaltante ha amplia discrezionalità nel valutare possibili cause di espulsione dalla gara.
Tuttavia, è altrettanto fondamentale che al concorrente sia data la possibilità di dimostrare la sua affidabilità e serietà, dando conto, quindi, delle misure di self cleaning adottate con la possibilità di rimediare al motivo che, in astratto, causerebbe l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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