Il TAR Veneto ribadisce che il parere CEI è frutto della discrezionalità tecnica della P.A., sanzionabile solo per macroscopici errori di fatto, manifesta illogicità e irragionevolezza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che non è compito del Comune in sede di rilascio del permesso di costruire verificare ipotetici pericoli di danno a proprietà limitrofe, atteso che il potere che l’Amministrazione esercita in sede di esame della domanda di PdC non è discrezionale, bensì vincolato all’accertamento della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.
Il TAR suggerisce all’eventuale vicino preoccupato di esperire un’azione di denunzia di nuova opera ex art. 1171 c.c. innanzi al G.O.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che, al fine di inquadrare l’intervento come “attività edilizia libera” o “nuova costruzione”, bisogna verificare la funzione del manufatto, se stabile o precaria.
Ciò posto, il mantenimento in loco di una struttura funzionalmente precaria oltre le strette necessità, richiede il titolo edilizio (dovendo essere qualificata come nuova costruzione).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 del 12/05/2023 Modifiche al regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 “Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)”.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che la l. 1150/1942 intese all’epoca introdurre un livello minimo di tutela del territorio e quindi prevedere determinate fattispecie in cui la licenza edilizia fosse sempre necessaria, a prescindere da un regime meno severo che il regolamento comunale prevedesse; non intese però toccare la normativa più severa in tal sede eventualmente dettata.
Per l’effetto, prima dell’entrata in vigore della l. 765/1967, in assenza di una norma del regolamento comunale sul punto, sussisteva l’obbligo di previa licenza solo per edificare nei centri abitati o nelle zone di espansione previste dal P.R.G.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ai fini dell’obbligo di licenza edilizia per le edificazioni in centro abitato introdotto con la l. 1150/1942, ha affermato che la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, dovendosi fare riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui il centro abitato va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione.
L’esistenza di un nucleo abitato, ovvero di case sparse non integra la nozione di centro abitato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che la realizzazione di una piscina interrata – la quale non ha natura pertinenziale rispetto al fabbricato cui afferisce – integra un intervento di nuova costruzione e necessita del previo rilascio del permesso di costruire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, un privato presentava una SCIA per la realizzazione di una piscina interrata.
Il Comune, dopo i 30 giorni, dichiarava inefficace la SCIA, in quanto l’intervento richiedeva un permesso di costruire.
Poiché però interferiva una legislazione siciliana che non rendeva chiaro se la realizzazione di piscine interrate richiedesse un PdC o una SCIA, tanto che il Comune aveva preso decisioni ondivaghe in passato, il privato avanzava plurime istanze di chiarimenti agli Uffici comunali, senza mai ottenere risposta.
Alla fine, il Comune spiccava l’ordinanza di demolizione della piscina.
Il privato presentava un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, sulla quale si formava il silenzio-diniego.
Il TAR Palermo ha annullato tale silenzio-diniego, non tanto per aver accertato la doppia conformità dell’intervento (pur attestata dal tecnico di fiducia del ricorrente), bensì perché, alla luce della complessiva vicenda, in nome del principio di buona fede che informa i rapporti tra privati e P.A. (cfr. art. 1, co. 2-bis l. 241/1990), il ricorrente meritava un provvedimento espresso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Milano ricorda che la creazione di terrapieni artificiali, al pari dello sterro, integrano attività edilizie soggette a PdC, trattandosi di modifiche permanenti dello stato dei luoghi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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