Author Archive for: SanVittore

Ma davvero il registro INI-PEC non può essere utilizzato per la notificazione degli atti processuali?

31 Ott 2019
31 Ottobre 2019

Secondo la Cassazione civile questo registro non vale.

Nell’ordinanza n. 24160 del 27.09.2019, infatti, la Suprema Corte ha dichiarato che solo il registro cd. ReGindE, ovvero il registro curato dal Ministero della Giustizia, sarebbe valido ai fini delle notifiche degli atti processuali tramite PEC, mentre non avrebbe la stessa valenza il registro INIPEC.

La decisione, però, suscita non poche perplessità, dato che si tratta di due registri complementari e non alternativi tra loro: il ReGindE, infatti, raccoglie solo gli indirizzi PEC dei soggetti appartenenti ad un ente pubblico, dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, degli ausiliari del Giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della Giustizia e, per di più, si tratta di un registro che non è liberamente consultabile.

Il registro INIPEC, invece, raccoglie gli indirizzi PEC di tutti i professionisti e le imprese ed è liberamente consultabile.

Appare ex se la diversità degli stessi.

La decisione commentata, al contrario, sembra non rendersi conto di ciò e, soprattutto, del chiaro dettato normativo che, per comodità, si riporta.

L’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazione dalla l. n. 221/2012, in origine recitava che: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia”.

Il d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, ha emendato l'art. 16 ter, riducendo gli elenchi pubblici degli indirizzi PEC utilizzabili ai fini delle notifiche degli atti processuali.

La norma nella formulazione attuale si presenta così: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”.

Come si vede, il riferimento all'articolo 16 del d.l. n. 185/2008 rimane limitatamente al comma 6, che contempla il solo registro delle imprese.

Sulla base del nuovo art. 16 ter, quindi, oltre al registro delle imprese, sono pubblici registri anche l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, il Pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, l’Elenco degli indirizzi PA presso il Ministero della giustizia (PP.AA.), i registri IniPec ed il Reginde.

Va da sé la “non coerenza” con il sistema legislativo supra delineato della decisione della Cassazione civile qui pubblicata.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

P.s. segnaliamo che la Corte di Cassazione ha corretto quanto affermato in questa ordinanza, come si può leggere nel post pubblicato in questo sito in data 19 novembre 2019

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Ordinanze contingibili e urgenti e nutrie

31 Ott 2019
31 Ottobre 2019

Il TAR Parma ha spiegato che per emanare questi provvedimenti non è sufficiente una situazione eccezionale, ma quest’ultima deve anche essere connotata da imprevedibilità e urgenza.

Nella pittoresca situazione esaminata dal TAR, è stata dichiarata illegittima l’ordinanza emanata dal Sindaco per fronteggiare il rischio idraulico connesso alle erosioni degli argini ad opera delle nutrie ed il loro incontrollato proliferarsi, poiché tale emergenza era nota da tempo.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita

31 Ott 2019
31 Ottobre 2019

Segnaliamo la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1490 del 15 ottobre 2019, contenente la disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita.

DGRV 1490 del 15 ottobre 2019

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

Interpretazione del PRG alla luce del PAT

30 Ott 2019
30 Ottobre 2019

Il TAR Veneto, nel giudicare la legittimità di un diniego di Permesso di Costruire basato sulla contrarietà dell’intervento alle N.T.A. del P.R.G. comunale, ha spiegato in che modo  nel P.A.T. si deve ricercare la ratio e, quindi, la corretta interpretazione del P.R.G. stesso.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Pertinenze urbanistico-edilizie

30 Ott 2019
30 Ottobre 2019

Il TAR Piemonte ha recentemente ribadito cosa costituisca “pertinenza” da un punto di vista urbanistico-edilizio: in particolare, deve sussistere un nesso oggettivo che non consente altra destinazione che quella durevole a servizio della cosa principale; inoltre, deve essere di dimensioni ridotte e modeste, rispetto alla cosa in cui si inserisce.

Deve quindi escludersi la natura di pertinenza di un manufatto, quando questo crea una nuova volumetria che incide sul carico urbanistico.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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Sul giudizio di anomalia

30 Ott 2019
30 Ottobre 2019

Il T.A.R. ricorda che il giudizio di anomalia è frutto di amplia discrezionalità tecnico-amministrativa.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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La crociata comunale contro le tecnologie 5G

29 Ott 2019
29 Ottobre 2019

L'art. 87 bis del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259) stabilisce quanto segue:

"Art. 87-bis (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti) 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, e' sufficiente la ((segnalazione certificata di inizio attivita')), conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia e' priva di effetti".

Non sappiamo bene come da tale disposizione sia stato pensato di derivare quello che segue,  ma in asserita applicazione di questo articolo un comune ha emanato una ordinanza sindacale che vieta a  chiunque  la installazione e la diffusione sul territorio comunale di impianti con tecnologie 5G, "in attesa della nuova classificazione della cangerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, prendendo i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo; in attesa della metodologia per le valutazioni preventive definite da ISPRA/ARPA".

La procedura è partita con una mozione dell'assessore all'ambiente, accompagnata da una relazione tecnica, approvata con una deliberazione del consiglio comunale, a cui poi ha fatto seguito l'ordinanza sindacale (che sembrerebbe ordinaria e non contingibile e urgente).

Buone le intenzioni, molto dubbia la legittimità di tutto questo.

mozionetelefonia

relazione 5g

delibera copia uso amministrativo

2019OrdCamponogaraNoAntenne5G

Vincoli: natura conformativa o espropriativa?

29 Ott 2019
29 Ottobre 2019

Il T.A.R. ricorda la distinzione tra vincoli con natura conformativa ed espropriativa con precipuo riferimento ai parcheggi pubblici realizzati anche da privati.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Il parere della Soprintendenza può essere chiesto tra l’adozione e all’approvazione del PUA

29 Ott 2019
29 Ottobre 2019

Una ordinanza cautelare del TAR Veneto afferma che il parere della Soprintendenza può essere chiesto tra l'adozione e all'approvazione del PUA e non necessariamente prima della adozione.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

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Le siepi troppo alte non sono abusi edilizi

29 Ott 2019
29 Ottobre 2019

Il TAR Piemonte, di recente, ha ribadito che, nel caso di una siepe la cui altezza sia in violazione delle norme edilizie comunali, l’Ente non può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 T.U. Edilizia.

Tale articolo, infatti, disciplina solamente l’attività edilizia, in cui non può essere ricompresa la piantumazione e la manutenzione di una siepe alberata, non trattandosi di “costruzione”.

L’eventuale provvedimento del Comune che ordina il ripristino dello stato dei luoghi deve quindi essere dichiarato illegittimo.

Le siepi irregolari, pertanto, vanno sanzionate in altro modo.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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