9 Luglio 2021
Il TAR Veneto ha affermato che la preesistenza di accordi di pianificazione che attribuiscano al privato un’aspettativa edificatoria non rileva solo a fronte di interessi legittimi oppositivi (del privato che voglia reagire ad una successiva pianificazione comunale modificativa), ma anche a fronte di interessi legittimi pretensivi: infatti, in caso di presentazione da parte del privato di una proposta di pianificazione che voglia dare seguito all’accordo pianificatorio, sussiste l’obbligo in capo al Comune di manifestare le ragioni che eventualmente ostino alla realizzazione del progetto.
Se il Comune non riscontra l’istanza del privato – ferma restando la sua amplissima discrezionalità in materia pianificatoria – è possibile esperire l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Read more
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Commenti recenti