15 Febbraio 2021
Con l'ordinanza n. 18 del 2021, depositata in cancelleria il giorno 11 febbraio 2021, la Corte Costituzionale "solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848".
La Corte dubita che si tratti di un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e con la convenzione sui diritti dell'uomo.Â
pronuncia_18_2021
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