10 Febbraio 2021
Allo stato attuale, in materia di proroga dei titoli edilizi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, sussistono due differenti disposizioni normative che, da un lato, hanno un ambito applicativo diversificato e, dall’altro lato, permettono una divergente durata della proroga.
L’art. 103, c. 2, del. d.l. n. 18/2020 conv. in l. 27/2020 recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
La norma, quindi, si riferisce a tutti i titoli abilitativi in scadenza tra il 31.01.2020 e la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissata al 30.04.2021) e prevede che tali atti conservino la loro efficacia sino ai novanta gironi successivi, ovvero sino al 29.07.2021.
Si tratta di una proroga ex lege, dato che non richiede un’espressa istanza, nonché generale, perché concerne i PdC, ma anche le SCIA e le autorizzazioni paesaggistiche.
L’art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2010 conv. in l. n. 120/2020, invece, recita: “Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Tale norma si riferisce ai PdC che formatisi entro il 31.12.2020 e che non siano né decaduti né in contrasto con nuove previsioni urbanistiche adottate e/o approvate: in tal caso, i termini di inizio e di fine lavori sono prorogati, rispettivamente, di uno e tre anni, purché ci sia un’espressa istanza in tal senso.
Analoga previsione è prevista per la SCIA cd. semplice e per quella alternativa al PdC.
Quindi, si tratta di una proroga che richiede un’istanza espressa del privato e che concerne solo alcuni PdC e/o SCIA.
In tal caso, tuttavia, la proroga concessa è notevolmente maggiore di quella prevista dall’art. 103, c. 2.
In definitiva, trattasi di due proroghe distinte, con presupposti differenti e che producono effetti non analoghi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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