Il TAR Veneto ha ricordato che l’onere della prova della data di ultimazione di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle suscettive di sanatoria speciale o fra quelle per cui non era richiesto ratione temporis il rilascio del titolo edilizio, incombe in linea generale sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad avere la disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione dell’intervento edilizio grava in capo a colui che vuole dimostrare la legittimità dell’opera.
In proposito, la CTU non è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, che devono essere dimostrati dalla parte interessata alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova posti dall’art. 2697 c.c., ma ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute, per cui la richiesta di CTU non può essere sostitutiva dell’onere probatorio spettante alle parti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo, carente del necessario titolo edilizio, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata alla presenza dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, quand’anche il nuovo proprietario non sia responsabile dell’abuso e l’operazione di vendita non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto afferma che, da un lato, la parziale ottemperanza all’ordine di demolizione equivale alla sua mancata esecuzione e, dall’altro lato, per acquisire ulteriori spazi rispetto a quello oggetto delle opere abusive è necessario una specifica motivazione dell’Amministrazione comunale sul punto, al fine di giustificare la ragionevolezza e/o la necessarietà di tale scelta.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Con la l. 11 marzo 2026, n. 34 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 68 del 23.03.2026), in vigore dal 07 aprile 2026, è stata approvata la legge annuale sulle PMI.
Il testo della l. 34/2026 è consultabile al seguente link:
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009 – secondo cui gli interventi di ampliamento non sono ammessi per gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dagli artt. 2, 3, 3-ter, 3-quater e 4 l.r. cit. – non può essere interpretato nel senso che l’ampliamento debba ritenersi sempre consentito quando non sia espressamente vietato dalle norme dello strumento urbanistico. Infatti è necessario indagare caso per caso il contesto normativo per verificare se sia rinvenibile un divieto, anche inespresso, di realizzare ampliamenti degli edifici ricompresi nello specifico aggregato edilizio.
Nel caso di specie, tale divieto è stato rinvenuto nella classificazione dell’area in parola come Area boschiva o destinata al rimboschimento, ove non era ammessa nuova edificazione, salvo il rinvio alle norme relative ad una certa classe dell’abaco tipologico delle zone agricole, ove si ammettevano: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 l. 457/1978; b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne.
Non poteva il privato invocare quest’ultima ipotesi, avendo egli progettato un ampliamento (di un edificio residenziale) con ricavo di nuove unità abitative.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha commentato la norma di un P.I. comunale, che circoscrive l’applicabilità della normativa derogatoria di cui alla l.r. Veneto 14/2009, cd. Piano casa, a determinate tipologie di edifici, riconosciuti in sé privi di caratteristiche tali da richiederne una specifica tutela.
Il TAR l’ha ritenuta una disciplina autonoma ed esaustiva, oltre che coerente con le finalità proprie della normativa speciale che è volta a regolare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’istanza presentata ai sensi del Piano Casa non risulta riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio-assenso, ma ad una fattispecie di silenzio-inadempimento, in quanto la normativa di cui all’art. 20, co. 8 d.P.R. 380/2001 è applicabile unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari.
Peraltro, nel caso di specie si trattava di intervento da realizzare in area soggetta a vincolo paesaggistico e l’Ente competente aveva negato l’accertamento di compatibilità paesaggistica, circostanza che ulteriormente preclude la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato un diniego di VIA nei confronti di un progetto di coltivazione di una cava, per difetto di motivazione: non erano stati specificati in particolare i motivi del contrasto tra il progetto da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la perimetrazione delle gravi violazioni fiscali definitivamente accertate, ovvero non più soggette a impugnazione, va operata per relationem con riguardo al richiamo effettuato dall’art. 80, co. 4, I periodo d.lgs. 50/2016 all’importo previsto dall’art. 48-bis d.P.R. 602/1973, attualmente pari a 5.000 euro.
Solo l’accertamento della sussistenza di gravi violazioni definitivamente accertate può condurre all’esclusione automatica, laddove la presenza di gravi violazione non definitivamente accertate comporta un vaglio rimesso alla valutazione della Stazione appaltante, con la conseguenza che il G.A. non può pronunciarsi in luogo della Stazione appaltante, potendo al più procedere ad un annullamento dell’aggiudicazione finalizzato alla (ri)formulazione del giudizio di affidabilità/inaffidabilità, avendo riguardo alla soglia di rilevanza di 35.000 euro e al valore delle prestazioni ex art. 80, co. 4, III-IV periodo d.lgs. 50/2016.
Per quanto riguarda la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dagli enti previdenziali e assistenziali (DURC), compete al G.A. accertare, in via incidentale (ossia senza efficacia di giudicato nel rapporto tributario o previdenziale/assistenziale), nell’ambito del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, l’idoneità e la completezza della certificazione presa in considerazione, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal concorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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