Il TAR Veneto ha annullato un’ordinanza contingibile e urgente che imponeva a un privato l’immediato ripristino del pubblico e libero transito pedonale sulla pretesa area pubblica, mediante la rimozione di due cancelli metallici fissati al suolo.
I cancelli in questione esistevano dal 1977 e la questione da lungo tempo era discussa tra parti private: non risultava provata alcuna esigenza di urgenza, né erano indicate ragioni di pericolo per l’incolumità pubblica o privata.
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Nel caso di specie, il privato impugnava il provvedimento col quale il Comune disponeva la sospensione in salvaguardia di un’istanza di permesso di costruire (PdC) per cambio d’uso con opere, da artigianale a commerciale (da deposito a bar) di un magazzino a servizio di una piscina. La salvaguardia conseguiva all’adozione di una variante al P.I. del 2020, poi approvata con una non impugnata delibera consiliare del 2004, che classificava l’area in parola come spazio per attrezzature a parco, gioco e lo sport. Il TAR Veneto ha affermato che con il decorso del triennio di legge (art. 12, co. 3 d.P.R. 380/2001) e, in ogni caso, con l’approvazione definitiva della variante, la misura di salvaguardia aveva cessato di produrre effetti, cosicché il ricorso proposto dal privato era divenuto improcedibile. Analoga conseguenza si doveva comunque derivare dall’omessa impugnativa dell’approvazione della variante.
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Il TAR Veneto ha affrontato tale argomento, soffermandosi in particolare sulle modalità di calcolo del carico di bestiame condotto all’alpeggio, inserito nel caso di specie tra i requisiti del bando di gara.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che in materia elettorale vige il principio del favor voti, per cui il voto deve essere considerato valido ogni volta in cui la volontà dell’elettore risulti univoca e la nullità è configurabile solo quando segni o scritture sulla scheda integrino, in modo non giustificabile altrimenti, un segno di riconoscimento. L’elemento della riconoscibilità va valutato caso per caso, essendo annullabile solo il voto che presenti anomalie non spiegabili con le normali modalità espressive dell’elettore e il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova, non essendo ammissibili censure generiche o esplorative volte a ottenere un riesame globale dello scrutinio.
Si è così confermata la decisione di prime cure, secondo cui la semplice presenza, nello spazio delle preferenze, della scritta del nome del cane appartenente al candidato Sindaco, non integra un segno di riconoscimento ai sensi dell’art. 64 d.P.R. 570/1960, quando sia ragionevolmente spiegabile con elementi del contesto elettorale, come nel caso in cui il candidato sia notoriamente accompagnato durante la campagna dal proprio cane così denominato, divenuto parte della comunicazione politica e riconoscibile dagli elettori. Tale anomalia, pertanto, non consente di ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell’elettore di farsi identificare, specie in presenza di un crocesegno chiaro sul simbolo della lista, che rende il voto validamente attribuibile.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che va annullata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a. la sentenza che abbia respinto la domanda risarcitoria in base agli artt. 30 c.p.a. e 1227, co 2 c.c. (nella specie, per mancato esperimento della tutela cautelare ante causam), qualora sulla questione non vi sia stato contraddittorio tra le parti. Difatti, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., il dovere del giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d’ufficio non è limitato alle sole questioni di rito preclusive dell’esame nel merito, ma si estende a ogni profilo, anche di merito, che sia ritenuto dirimente o abbia un’influenza decisiva sul giudizio.
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Il TAR Napoli ha affermato che, benché ai sensi dell’art. 36, co. 3 d.lgs. 36/2023, le decisioni di oscuramento debbano essere assunte contestualmente all’aggiudicazione e, quindi, comunicate unitamente alla comunicazione dell’aggiudicazione, ove la Stazione appaltante provveda a comunicare la decisione sull’istanza di oscuramento solo successivamente all’aggiudicazione, all’esito dell’istanza di accesso da parte del soggetto interessato, la conseguenza non può essere quella dell’inapplicabilità del rito super-accelerato di cui all’art. 36 cit., comma 4, perché si vanificherebbe la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche, che mira a coniugare le esigenze di celerità con quelle di evitare ricorsi al buio. La conseguenza è piuttosto una diversa individuazione del dies a quo del termine di dieci giorni fissato per l’impugnazione: tale termine decorre dunque dalla successiva comunicazione della decisione di oscuramento.
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Il TRGA Trento ha affermato, in materia di accesso agli atti di gara, che una volta prevista per legge la massima ostensibilità degli atti di gara attraverso l’uso della piattaforma digitale, all’esito delle decisioni della Stazione appaltante sulle richieste di oscuramento per parti di offerte, non è prevista alcuna ulteriore istanza di accesso da parte della ditta interessata all’ostensione dei documenti rimasti secretati, la quale ha l’onere di reagire tempestivamente entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
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Il TRGA Trento ha affermato, in materia di accesso agli atti di gara, l’inammissibilità del ricorso incidentale nel rito cd. superaccelerato, in quanto tale rito è previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023, con norma di carattere eccezionale, che, nella logica di restringere al massimo la tempistica per l’ostensione della documentazione di gara, delinea cadenze temporali estremamente ristrette sia per l’introduzione del giudizio che per la sua definizione, senza alcun riferimento all’istituto del ricorso incidentale, diversamente da quanto previsto per le controversie in materia di appalti pubblici nell’art. 120 c.p.a., il quale ne contiene una previsione ad hoc, stabilendo il termine, la relativa decorrenza e rinviando espressamente all’art. 42 c.p.a.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS) ha affermato che l’infungibilità della competenza generale dei TAR quali giudici di primo grado, rispetto alla competenza eccezionale del Consiglio di Stato o del CGARS quali giudici di unico grado sui ricorsi per l’ottemperanza delle proprie decisioni, preclude la possibilità di riassumere, dinanzi al CGARS, il giudizio parzialmente definito dal TAR. Il giudice di primo grado, che si dichiari incompetente, è tenuto soltanto a pronunciarsi con una sentenza di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, senza alcuna possibilità di riqualificazione dell’appello così proposto quale ricorso per ottemperanza, in ragione della diversità strutturale intercorrente tra una domanda di riforma di una sentenza e una domanda di esecuzione di una sentenza.
La doverosa declaratoria di incompetenza, con sentenza del TAR di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, non preclude la riproposizione della medesima domanda di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato o al CGARS, mediante l’instaurazione di un nuovo giudizio con nuovi effetti sostanziali e processuali decorrenti dalla proposizione di quest’ultima domanda, anziché da quella introduttiva del giudizio precedente.
Allorché il ricorrente non chieda l’emanazione di peculiari provvedimenti per il soddisfacimento del proprio interesse dipendente dalla piena attuazione del giudicato, ma limiti la domanda soltanto al mero accertamento della nullità del provvedimento impugnato per violazione o elusione di un giudicato amministrativo, l’azione può essere conosciuta dal giudice della cognizione, e quindi dal TAR in primo grado, venendo meno la ragione stessa della competenza funzionale che giustificherebbe la competenza esclusiva in questi casi del Consiglio di Stato o del CGARS quale giudice dell’ottemperanza in unico grado.
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