Sull’interpretazione dei bandi di gara
Il T.A.R. ricorda alcuni principi utili in materia di interpretazione dei bandi di gara.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda alcuni principi utili in materia di interpretazione dei bandi di gara.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ricorda che per “pertinenza urbanistica” si possono intendere solamente opere di modesta entità, accessorie all’opera principale e non dotate di autonomia funzionale ed economica rispetto ad essa. Ne consegue che una casetta prefabbricata per gli attrezzi non può essere considerata pertinenza ai fini urbanistici, in quanto ne sarebbe possibile una diversa utilizzazione economica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che la concessione o meno della proroga di cui all’art. 18, co. 7-bis della l. R.V. n. 11/2004 (avente ad oggetto la possibilità di prorogare le prescrizioni urbanistiche oltre il loro termine quinquennale) è espressione dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri pianificatori. Non si può quindi configurare alcun affidamento dei privati al mantenimento di una previsione urbanistica, se la stessa deriva da un PUA solamente adottato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. ricorda che non sussistono i presupposti per ottenere un ristoro economico in caso di mutamento, in senso peggiorativo, della zonizzazione, dato che non vi è alcun legittimo affidamento da tutelare.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile per carenza di interesse poiché la società ricorrente stessa non aveva più interesse ad un contenzioso “sul piano edilizio”, in quanto aveva rinunciato alla realizzazione dell’opera oggetto del permesso di costruire. Tanto premesso, il Collegio ha statuito che è venuto meno anche l’interesse a contestare la legittimità della norma urbanistica, strettamente correlata all’impugnazione del diniego edilizio. Nella medesima sentenza il T.A.R. ha ricordato che, in virtù di un costante orientamento giurisprudenziale, se in un giudizio promosso avverso una normativa urbanistica sopravviene un altro strumento urbanistico che sostituisce integralmente il primo, non resta più alcun interesse a discutere di quello precedente, qualora il secondo non è stato tempestivamente impugnato.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Il T.A.R. Brescia riepiloga alcuni principi sui poteri pianificatori del Comune nel disciplinare e/o nel modificare il proprio territorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha sottolineato che, per una parte della giurisprudenza, la sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 non ha solo carattere afflittivo ma anche ripristinatorio: il che escluderebbe l’applicabilità dei principi di cui alla l. n. 689/1981, incluso quello relativo alla rilevanza della buona fede del destinatario della sanzione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto dichiara il ricorso irricevibile per tardità, poiché il ricorrente avrebbe dovuto impugnarli dal momento della loro piena conoscenza, che non coincide con la conoscenza dell'atto da parte del difensore.
La sentenza passata in giudicato, peraltro, facendo stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa (art. 2909 cod. civ.), deve presumersi, di regola, conosciuta dalla parte che ha intentato il giudizio e quindi idonea a far decorrere in capo alla parte rappresentata il termine di decadenza per impugnare i provvedimenti amministrativi lesivi ivi menzionati ed esaminati.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Il TAR Veneto ha dichiarato illegittima per sproporzionalità la disposizione del disciplinare di gara con cui il termine ultimo per la presentazione delle richieste di sopralluogo era stato previsto soli sei giorni dopo la pubblicazione degli atti di gara.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che una ristrutturazione con modifica della sagoma, dell’altezza, dei prospetti e del volume dell’originaria costruzione esulava dal dettato dell’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001, nel testo antecedente alla novella introdotta dal d.l. 76/2020. All’epoca, l’intervento descritto doveva essere qualificato come ristrutturazione edilizia “pesante” ex art. 10, co. 1, lett. c T.U. edilizia, anch’esso ante 2020: da tale norma si ricavava la sostanziale assimilabilità dell’intervento di ristrutturazione edilizia caratterizzato da incrementi volumetrici ovvero di sagoma e prospetti a quello di nuova costruzione, quantomeno per le porzioni che costituiscono un novum rispetto alla preesistenza.
Si segnala che attualmente l’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. cit. ricomprende, invece, nel concetto di ristrutturazione edilizia (per gli edifici non tutelati dal Codice Urbani, né in Zona A) anche gli interventi di “demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”, nonché, “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali”, anche con incrementi di volumetria.
Di conseguenza, quando si trova una sentenza sulla ristrutturazione, per non cadere in confusione sulla nozione di ristrutturazione vigente oggi, è fondamentale andare a vedere a quale anno si riferisca il caso deciso e quale fosse la normativa al tempo vigente.
Post della dott.ssa Brenda Djuric
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