15 Febbraio 2022
Il Consiglio di Stato ha affermato che, con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie, estratti, o certificati è riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, l’accesso dev’essere esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice (cfr. artt. 114 ss. c.p.p.): l’eventuale diniego, perciò, non è impugnabile innanzi al Giudice amministrativo.
Alla luce dell’art. 116 c.p.p., ciò sembra valere anche per i procedimenti penali già definiti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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