22 Maggio 2020
In quello che esso stesso considera un parziale revirement del proprio orientamento in materia di volumetria in ipotesi di cd. “Piano Casa”, recentemente il TAR Veneto è tornato sulla questione di cui alla propria sent. n. 513/2018 sul PRG del Comune di Mira.
Il Giudice Amministrativo ha in primo luogo ricordato i tre principii ricavabili dalla suddetta sentenza: l’impossibilità di usufruire dei benefici volumetrici di cui alla l. R.V. n. 14/2009 e ss.mm.ii. se prima non è stata esaurita la volumetria massima prevista dallo strumento urbanistico; l’obbligo di calcolare il bonus volumetrico su quanto già esistente, e non sul massimo volume disponibile ai sensi del PRG; e infine, l’impossibilità di usufruire sia della volumetria massima del piano, sia dei bonus del cd. Piano Casa.
In merito a tale terzo principio, quindi, il TAR ha effettuato il suddetto revirement, anche sulla base della normativa regionale entrata successivamente in vigore (ossia la l. R.V. n. 14/2019, cd. “Veneto 2050”): ha infatti dichiarato legittimo il cumulo, nel medesimo intervento edilizio, tra la volumetria massima assentibile prevista dallo strumento urbanistico e quella prevista dalla normativa sul Piano Casa.
Inoltre, il Giudice ha ribadito l’inesistenza di un contrasto con la cd. legge sul consumo del suolo (l. R.V. n. 14/2017), posta la forza derogatoria della disciplina sul Piano Casa sulla prima.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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