Destinazione urbanistica e sindacato
Il T.A.R. ricorda i limiti per impugnare la destinazione urbanistica impressa ad un’area.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda i limiti per impugnare la destinazione urbanistica impressa ad un’area.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Piemonte evidenzia che il diritto di accesso agli atti dell’Ispettorato del Lavoro, che riguardino l’attività ispettiva svolta dalla P.A. da parte del datore di lavoro, può essere limitato solamente alle dichiarazioni di soggetti che non sono (più) dipendenti dello stesso; se invece ancora lo siano, prevale il diritto alla riservatezza del lavoratore dipendente. In ogni caso, la valutazione del Giudice deve essere fatta caso per caso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Palermo ha affermato che è possibile impugnare gli atti sopravvenuti con motivi aggiunti, in luogo dell’autonomo ricorso, qualora sussista una connessione con l’oggetto del processo e non necessariamente con gli atti originariamente impugnati, se vi è una medesima lesione nei confronti dell’interesse della parte.
Nel caso di specie, è stata ritenuta ammissibile l’impugnazione del diniego di riallaccio dell’utenza idrica tramite motivi aggiunti rispetto al ricorso avverso l’annullamento della concessione edilizia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. ricorda che le controversie relative al collaudo delle opere pubbliche spettano al Giudice Ordinario.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Il TAR Palermo ha affermato che la parziale difformità si distingue dalla difformità totale e dalle variazioni essenziali, poiché riguarda le modificazioni che incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera.
Nel caso di specie, il fabbricato si rivelava un organismo edilizio totalmente differente per caratteristiche, dimensioni, volumetria e destinazione d’uso rispetto al manufatto originario, risultando il combinato di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e di lavori realizzati in totale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire: si doveva perciò applicare l’art. 31 e non l’art. 34 T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Palermo ha ricordato che l’art. 38 T.U. edilizia può essere applicato alle sole ipotesi in cui il titolo sia stato annullato per vizi di carattere formale o procedurale, non in presenza di un vizio di natura sostanziale (cfr. di recente anche la pronuncia dell’Adunanza Plenaria, n. 17/2020).
Nel caso di specie, trovava applicazione anche l’art. 48 T.U. edilizia, secondo cui è vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30.01.1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17.03.1985.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Palermo ha offerto utili principi in riferimento all’art. 39 T.U. edilizia: in sostanza, detta norma rappresenta un’ipotesi speciale del più ampio genere dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, perciò il potere regionale può esercitarsi in presenza dei medesimi presupposti per l’autotutela.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Palermo ha affermato che in materia edilizia, ai fini della legittimazione e dell’interesse a ricorrere o a intervenire in giudizio, è sufficiente la mera vicinitas, senza necessità di comprovare l’esistenza di un pregiudizio specifico ed ulteriore.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Piemonte ribadisce che l’Amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi sulle istanze di annullamento in autotutela, o comunque, in via generale, di esercitare i propri poteri in merito.
Pertanto, la P.A. può benissimo esprimersi solo su alcune delle istanze sollevate dai privati nell’istanza: il privato infatti non può costringerla a pronunciarsi anche sulle altre adendo il Giudice.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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