Nel caso di specie, la ricorrente impugnava un bando di concorso a carattere nazionale e un atto applicativo del bando avente portata limitata alla Regione siciliana, scegliendo di adire il TAR Palermo.
Quest’ultimo ha però declinato la propria competenza, affermando che l’impugnazione dell’atto applicativo locale, oltre che del provvedimento nazionale, non è idonea a spostare la competenza del TAR Lazio (Roma).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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In questa interessante sentenza il Consiglio di Stato ha statuito che perde il diritto di prelazione il promotore che partecipa alla gara, ma che ne venga poi escluso per mancato superamento della soglia di sbarramento prevista dal disciplinare di gara.
Il Collegio, inoltre, ha incidentalmente ha osservato che il promotore perde altresì il diritto al rimborso delle spese per la presentazione della proposta.
Da quanto consta sembra che tale questione sia stata esaminata per la prima volta dal Consiglio di Stato.
Nella medesima sentenza il Collegio ha chiarito che, nel procedimento di project financing finalizzato all'aggiudicazione di una concessione di servizi, non si applica la verifica di anomalia delle offerte contemplata dall'articolo 97 del Codice.
Tale questione era stata affrontata e risolta variamente della giurisprudenza amministrativa ed, in precedente, la terza sezione del Consiglio di Stato aveva espresso parere favorevole alla verifica di anomalia nella sentenza 17/04/2018, n.2317.
Infine, il provvedimento giurisdizionale che si commenta appare interessante perché tratta altri aspetti giuridici, tra cui la risoluzione in senso positivo della questione relativa alla legittimazione del concorrente alla procedura finalizzata alla concessione a contestare la precedente delibera con cui è stata ritenuta di pubblico interesse la proposta del promotore.
Si ringrazia l’avv. Gabriele Maso per la segnalazione.
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Nel caso di specie il Comune, senza inviare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, negava il PdC chiesto dal privato, con una motivazione limitata ad un generico richiamo delle N.T.A. del P.R.G.
Il TAR Palermo ha giudicato il diniego illegittimo: infatti, mentre il preavviso di rigetto poteva anche mancare, la motivazione non dava conto del percorso argomentativo seguito dal Comune per rigettare l’istanza del privato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Come noto, l’art. 43 TULPS consente alla Questura di negare il porto d’armi (o il suo rinnovo), tra le altre ipotesi, a chi “non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Il TAR Palermo ha chiarito che la Questura, pur avendo grande discrezionalità in merito, non può basare le proprie valutazioni su qualunque tipo di illecito o segnalazione negativa che abbia raggiunto il privato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Palermo ha affermato che, sebbene in linea generale la P.A. non è obbligata a rispondere a tutte le istanze di riesame avanzate dai privati, nel caso specifico del provvedimento che vieta la detenzione di armi e munizioni ex art. 39 TULPS, in caso di inerzia del Prefetto nel rispondere all’istanza di riesame del privato si forma il silenzio-inadempimento, tutelabile con l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Lo ha affermato il TAR Veneto: infatti, è sufficiente che la motivazione finale renda percepibili le ragioni complessive in base alle quali le difese del privato non sono state condivise.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Milano si sofferma sulle differenze sussistenti tra questi due concetti giuridici.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Piemonte, di recente, ha ribadito la regola prevista all’art. 41, co. 2 c.p.a., che prevede l’inammissibilità del ricorso che non sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, che sia facilmente identificabile anche solo per relationem. La possibilità infatti per il giudice di integrare il contraddittorio è ammessa solo se la notifica è stata fatta ad almeno uno di essi nel termine per impugnare.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda i principi giurisprudenziali elaborati con riferimento al giudizio di anomalia ed alla congruità delle offerte presentate.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che, per poter applicare la cd. fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 d.P.R. 380/2001, è necessario che vi sia un qualche originario titolo abilitativo (anche se poi la costruzione se ne è discostata).
Inoltre, il TAR ha ricordato che l’art. 34 cit. non si applica in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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