Author Archive for: SanVittore

Accesso agli atti nei procedimenti di controllo o ispettivi: possono essere esibiti gli esposti e le denunce che li hanno attivati?

26 Giu 2025
26 Giugno 2025

Il TAR Sardegna ha affermato che il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dalla P.A. nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di tale potere, non ostandovi neppure il diritto alla riservatezza, che non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell’ambito di un procedimento ispettivo, giacché al predetto diritto alla riservatezza non può riconoscersi un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l’ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all’anonimato.

L’esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza della P.A., costituisce un documento che assume rilievo procedimentale. Il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione che diventa un elemento nella disponibilità della P.A. Non esiste alcun diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione che coinvolge altri soggetti, salva la dimostrazione di una particolare esigenza di tutelare la riservatezza dell’autore della segnalazione. Il principio di trasparenza rifiuta soluzioni che impediscano in via generale a un soggetto interessato di conoscere i contenuti di un esposto.

Il TAR ha però precisato che laddove la P.A., sulla base degli elementi acquisiti nel proprio procedimento, ritenga che l’ostensione integrale dell’esposto, con particolare riferimento ai nominativi degli esponenti, possa arrecare un pregiudizio alla loro riservatezza, potrà valutarne l’oscuramento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il rito per l’accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. … non vale per tutte le fattispecie di accesso?

26 Giu 2025
26 Giugno 2025

Il TAR Palermo ha affermato che in presenza di un’istanza di accesso agli atti con contenuto ancipite, cioè sia come accesso documentale ai sensi della l. 241/1990, sia come accesso civico ai sensi del d.lgs. 33/2013, la P.A. è tenuta a pronunciarsi espressamente su entrambe le componenti.

A fronte del silenzio sull’istanza di accesso civico generalizzato, l’interessato non può esperire l’azione di cui all’art. 116 c.p.a., prevista per contestare il diniego (anche tacito) di accesso, ma deve agire ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. al fine di fare accertare l’illegittimità del silenzio ed ottenere la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso.

A differenza del rito ex art. 116 c.p.a. nel quale il giudice si pronuncia con un giudizio esteso anche al rapporto sull’eventuale fondatezza della pretesa ostensiva, in caso di ricorso avverso il silenzio-diniego il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza dell’istanza se non in caso di attività vincolata o quando non siano necessari adempimenti istruttori; tali condizioni non sussistono nel caso di accesso civico generalizzato in quanto l’ostensione passa attraverso l’esercizio di un potere discrezionale in ordine alla sussistenza di eventuali limiti, ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. 33/2013.

L’art. 5, co. 7 d.lgs. 33/2013 prevede il ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. solo a fronte di una decisione espressa della competente P.A.

Sussistendone i presupposti formali e sostanziali, il giudice deve procedere alla conversione del rito ai sensi dell’art. 32, co. 2 c.p.a., riqualificando la domanda spiegata ai sensi dell’art. 116 c.p.a. come azione avverso il silenzio-inadempimento su un’istanza di accesso civico.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Lo stato legittimo dopo la cd. riforma Salva casa

26 Giu 2025
26 Giugno 2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che alla luce dell’art. 9-bis, co. 1-bis, I periodo d.P.R. 380/2001, come novellato dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), lo stato legittimo dell’immobile può alternativamente ricavarsi dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione (o la regolarizzazione in sanatoria), oppure da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio totale, più tutti i titoli successivi per interventi parziali. Il legislatore della riforma ha sostituito nella norma citata la parola “e” con “o”, che è una congiunzione disgiuntiva, utilizzata per indicare due o più alternative tra le quali si può scegliere.

L’attuale testo dell’art. 9-bis cit., nell’ampliare i mezzi di prova dello “stato legittimo dell’immobile” (da intendersi quale condizione permanente delle preesistenze edilizie) può applicarsi anche alle ordinanze di demolizione adottate prima dell’entrata in vigore della riforma.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Occupazione sine titulo del fondo del privato e responsabilitĂ  solidale con la P.A. di altre figure del procedimento espropriativo

26 Giu 2025
26 Giugno 2025

Il TAR Palermo ha affermato che, in caso di occupazione sine titulo di un immobile in assenza di un provvedimento di esproprio, i soggetti beneficiari della procedura ablativa non possono essere destinatari della condanna alla restituzione del bene se l’apprensione è stata disposta esclusivamente dalla P.A. nell’esercizio di poteri autoritativi propri della funzione espropriativa e sia mancata l’assunzione, da parte dei beneficiari, di un ruolo attivo o la ricezione di una delega nella occupazione materiale.

Si deve infatti distinguere la figura del beneficiario dell’espropriazione (art. 3, co. 1, lett. c d.P.R. 327/2001), cioè il soggetto pubblico o privato in favore del quale è adottato il decreto di esproprio; quella del promotore (successiva lett. d) che richiede l’avvio della procedura; e quella del delegato all’esproprio (di elaborazione giurisprudenziale), identificato in quel soggetto pubblico o privato formalmente investito, mediante atto amministrativo o convenzione, del compito di curare in tutto o in parte lo svolgimento delle fasi procedimentali tipiche della procedura ablativa, tra cui la predisposizione del piano particellare, la redazione e la notifica dei provvedimenti, la formulazione di proposte di indennizzo e la redazione dei verbali di immissione in possesso.

La responsabilità solidale tra P.A. espropriante e altri soggetti per il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima di un bene, quale conseguenza della mancata conclusione del procedimento espropriativo, si configura soltanto laddove tali soggetti siano qualificabili come delegati all’esproprio, sussistano elementi idonei a evidenziare un loro concorso di colpa ed emerga inoltre un contributo causale alla produzione dell’illecito. Nel caso di specie, è stata esclusa la responsabilità risarcitoria dei soggetti beneficiari della procedura ablatoria, in un caso di occupazione sine titulo, in quanto essi non avevano curato alcuna fase del procedimento ablatorio, i cui atti erano stati adottati direttamente dalla P.A. quale unica Autorità espropriante, senza alcun apporto attivo o formale dei privati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Attività amministrativa a seguito del ritiro dell’istanza da parte del privato

26 Giu 2025
26 Giugno 2025

Il TAR Veneto ricorda che se il privato sceglie autonomamente di ritirare una propria istanza (la quale aveva dato avvio al relativo procedimento), l’Amministrazione non può esprimersi nel merito.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Monitoraggio del rapporto tra ambiente e infrastrutture nel Veneto

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Con la D.G.R.V. n. 566 del 21.05.2025 (pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 82 del 24.06.2025), è stato approvato un atto di indirizzo con cui si incarica il Direttore dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio dell’eventuale avvio e coordinamento delle attività in materia di valutazione degli impatti e dei rischi ambientali di progetti infrastrutturali, con specifico riferimento agli Studi di Impatto Ambientale (SIA) e al potenziamento del contributo della ricerca scientifica a supporto dei processi decisionali, ivi comprese le attività conseguenti agli adempimenti previsti dagli artt. 18, co. 1 e 28, co. 6 e 7 d.lgs. 152/2006, cd. Codice dell’ambiente.

La D.G.R.V. è disponibile al seguente link:

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=558755.

Post di Daniele Iselle

Legge sull’economia dello spazio (extra-atmosferico)

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Con la l. 13 giugno 2025, n. 89 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 144 del 24.06.2025), entrata in vigore il 24.06.2025, sono state approvate le disposizioni in materia di economia dello spazio.

La legge è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-06-24&atto.codiceRedazionale=25G00095&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Transizione energetica: valutazione degli impianti Battery Energy Storage System (BESS)

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Segnaliamo un articolo di Daniele Iselle su "Transizione energetica: gli impianti Battery Energy Storage System (BESS) tra necessitĂ , valutazioni di opportunitĂ , profili di rischio, conformitĂ  normativa e consumo di territorio".

https://diselle.altervista.org/transizione-energetica-gli-impianti-battery-energy-storage-system-bess-tra-necessita-valutazioni-di-opportunita-profili-di-rischio-conformita-normativa-e-consumo-di-territorio/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet&utm_campaign=gli-ultimi-newsletter-total-articoli-dal-nostro-blog_77&doing_wp_cron=1750832360.8402760028839111328125

Consiglio Nazionale del Notariato – Studio n. 62-2025/P: Le tolleranze costruttive ed esecutive dopo il c.d. Decreto Salva Casa

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Segnalo il link allo studio del notariato:

https://www.notariato.it/wp-content/uploads/Studio-62-2025Pgt.pdf

“…Sono definite tolleranze costruttive gli scostamenti considerati lievi rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, perché rientranti nei parametri percentuali esattamente individuati dal legislatore. Viene ampliato il campo di applicazione della disposizione con un richiamo generico anche al “mancato rispetto” di “ogni altri parametro” (art. 34 bis 1 comma TUE), ma muta, invece, l’indice per la valutazione della tolleranza costruttiva: non più il 2 per cento delle misure progettuali, ma il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, con la previsione di parametri crescenti per il tempo anteriore all’entrata in vigore delle nuove norme.

Costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi a condizione che non comportino violazione alcuna della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile ed i parametri dettati al proposito dal legislatore e devono essere eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi.

Non si tratta di fattispecie oggetto di disvalore da parte del legislatore il quale non solo non le considera violazioni edilizie da sanzionare ma, per converso, attraverso la loro regolazione, mira a sbloccare la situazione di stallo in cui oggi versa il mercato immobiliare, fortemente penalizzato dalle incertezze del quadro normativo di settore.…".

Post di Daniele Iselle

Art. 36-bis T.U. edilizia e SCIA edilizia in sanatoria presentata prima della cd. riforma Salva casa

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Il TAR Basilicata si è allineato al Consiglio di Stato, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 alle SCIA in sanatoria presentate in epoca anteriore a quella dell’entrata in vigore della disposizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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