Il TAR Piemonte, di recente, ha ribadito che, nel caso di provvedimenti di secondo grado (revoca, annullamento d’ufficio o decadenza) che portino all’eliminazione di atti amministrativi per i quali si era formato un precedente affidamento del privato, è sempre necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il TAR Piemonte si è di recente soffermato sull’avvalimento cd. di tipo tecnico-operativo.
In particolare, tale tipo di avvalimento è ammissibile solo se le risorse messe a disposizione dall’operatore economico ausiliario sono specificamente e precisamente indicate nel contratto di avvalimento, da allegarsi alla domanda di partecipazione alla gara di appalto. Ma tale contratto deve essere interpretato alla stregua delle norme civilistiche, in particolare facendo riferimento alla buona fede contrattuale.
Inoltre si rileva che, secondo il Giudice amministrativo, quando oggetto dell’avvalimento nell’appalto è un’attestazione SOA, l’impresa ausiliaria deve mettere a disposizione dell’ausiliata la sua intera organizzazione aziendale.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda che il ricorso non può essere notificato direttamente presso la sede della P.A., ma deve avvenire presso l’Avvocatura dello Stato; in caso contrario, il vizio procedurale comporta la nullità della notifica, sanabile dalla costituzione della parte in giudizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il privato domandava un PdC per la costruzione di due nuovi edifici in un terreno ricompreso a suo tempo in un Piano attuativo, che scadeva senza essere stato eseguito, ma rispetto al quale l’allora lottizzante aveva realizzato alcune delle opere di urbanizzazione primaria e aveva versato parte degli oneri di urbanizzazione secondaria.
Il privato perciò si aspettava di dover pagare un contributo concessorio in misura ridotta, ma il Comune pretendeva un contributo integrale.
Il TAR Veneto, pur registrando che sussiste un contrasto giurisprudenziale sul punto, ha sposato la tesi più rigorosa per il privato, chiarendo anche quali prescrizioni di un Piano attuativo e relativa convenzione rimangono in vigore oltre il termine previsto per la realizzazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, un Comune autorizzava la costruzione di un ecocentro per la raccolta dei rifiuti, ma alcuni cittadini – che si servono di pozzi d’acqua privati nelle vicinanze – ritenevano violata la distanza minima legale generata dalle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ex art. 94 Codice dell’ambiente.
Il TAR Veneto ha accolto la tesi dei privati, chiarendo altresì la diversa normativa statale e regionale che si applica da un lato agli acquedotti pubblici, dall’altro ai pozzi privati per l’approvvigionamento dell’acqua.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Recentemente il TAR Veneto si è espresso relativamente ai requisiti per l’ammissione nel processo amministrativo della documentazione tardiva: in primo luogo deve trattarsi di documenti la cui produzione entro il termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza sia stata particolarmente difficile; in secondo luogo, il Collegio deve ritenere tale documentazione rilevante ai fini del decidere.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto alcuni principi utili in materia, a partire dall’art. 21-nonies l. 241/1990 (nel testo vigente prima e dopo la cd. riforma Madia).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il Tavolo dei soggetti aggregatori regionali presso ITACA, nella seduta del 19 settembre 2019, ha approvato degli indirizzi operativi al fine di rendere omogenea la determinazione del valore complessivo degli appalti pubblici di forniture e servizi.
Una corretta definizione del valore complessivo dell’appalto è fondamentale:
- per verificare gli obblighi previsti dall’art. 21 d.lgs. 50/2016 di inserire nel programma biennale di forniture e servizi gli appalti d’importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
- per individuare i contratti sopra o sotto la soglia di rilevanza comunitaria;
- per lo scambio di dati omogenei finalizzati alla programmazione integrata tra Soggetti aggregatori o altre centrali di committenza e Stazioni appaltanti.
In particolare, il Tavolo ha analizzato le specifiche voci chiamate a concorrere o meno alla determinazione del valore stimato degli appalti, nonché quelle che concorrono a formare il quantum necessario a dare esecuzione ad un appalto e rilevante ai fini della redazione delle schede di programmazione.
Di recente il TAR Veneto ha ribadito quali siano le tre possibili conseguenze di un’ordinanza cautelare la quale prescriva all’Amministrazione di rivalutare la situazione di fatto emergente dal ricorso: da una parte, a un atto meramente confermativo; dall’altra, qualora vi sia stato un rinnovo dell’istruttoria, potrà portare o all’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, se è stato soddisfatto l’interesse del privato originariamente ricorrente, ovvero all’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. Brescia precisa che il Piano regolatore deve essere ripubblicato se è stato mutato nella sua struttura essenziale e/o sostanziale, salvo che si tratti di modifiche cd. obbligatorie, ovvero rese necessarie per adeguare il Piano agli strumenti urbanistici sovraordinati.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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