No alla sanatoria giurisprudenziale
Il T.A.R. Milano ribadisce, con fermezza, che la sanatoria edilizia richiede la c.d. doppia conformità, non essendo ammissibile la sanatoria giurisprudenziale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Milano ribadisce, con fermezza, che la sanatoria edilizia richiede la c.d. doppia conformità, non essendo ammissibile la sanatoria giurisprudenziale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha spiegato la differenza tra annullamento d’ufficio e revoca del provvedimento amministrativo (rispettivamente artt. 21-nonies e 21-quinquies l. 241/1990): il primo ha a che fare con vizi di legittimità del provvedimento, la seconda con una nuova valutazione della sua opportunità.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. Milano ricorda le tre forme di intervento ammesse nel processo amministrativo, prestando attenzione all’intervento ad adiuvandum del cointeressato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Segnaliamo un seminario organizzato dalla Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti.
E’ in programma per il 19 gennaio 2019, dalle 10 alle 13, presso la Sala Polivalente in Padova, via Diego Valeri 17, il seminario dal titolo “L’inquinamento acustico: dai piani di classificazione acustica, alle ordinanze contingibili ed urgenti, ai piani di risanamento acustico. I profili amministrativistici e civilistici” che vedrà come relatori Matteo Ceruti, Vincenzo Pellegrini e Pierfrancesco Zen.
E’ stato richiesto l’accreditamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova ai fini della formazione professionale.
Non è necessaria alcuna prenotazione ed il seminario è totalmente gratuito.
Lo ha affermato la Corte costituzionale, poiché alle Regioni deve essere consentito di esercitare la loro competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio ex art. 117, co. 3 Cost.
Si ringrazia sentitamente il dott. Roberto Travaglini per la segnalazione.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che i regolamenti comunali in materia edilizia e urbanistica non possono essere utilizzati in elusione della normativa statale sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Una legge della Regione Abruzzo dispone che il recupero dei vani e locali accessori situati in edifici esistenti o collegati, anche pertinenziali, nonché dei vani e locali seminterrati è possibile anche in deroga o in assenza degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto della normativa ambientale e dei princìpi fondamentali della disciplina urbanistica ed edilizia nazionale, secondo minute prescrizioni edilizie.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Governo perché la legge violerebbe le norme statali in materia di verifica di assoggettabilità alla VAS: tale legge, infatti, detta prescrizioni di contenuto concreto, tali da non incidere sulla pianificazione territoriale comunale, né sulla tutela ambientale.
Si ringrazia sentitamente il dott. Roberto Travaglini per la segnalazione.
Pubblichiamo anche una nota dell'ANCE sul punto.
ANCE - Recupero edilizio in deroga ai piani urbanistici vigenti - Corte cost 245-2018
La Corte costituzionale ha affermato che alcune norme della Legge quadro sulle aree protette (l. 394/1991) costituiscono parametri interposti di costituzionalità per le leggi regionali.
In particolare, si tratta: 1) della norma che dispone l’adozione di regolamenti a disciplina delle aree naturali protette regionali (art. 22, co. 1, lett. d l. cit.); 2) del divieto di caccia nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali (art. 22, co. 6 l. cit.).
Si ringrazia sentitamente il dott. Roberto Travaglini per la segnalazione.
La Corte costituzionale ha ribadito che le norme statali in materia di verifica di assoggettabilità alla VAS devono essere rigorosamente rispettate dalle leggi regionali, a pena di incostituzionalità.
Si ringrazia sentitamente il dott. Roberto Travaglini per la segnalazione.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha sancito l’illegittimità di un regolamento comunale, nella parte in cui prescriveva la localizzazione prioritaria degli impianti di telefonia mobile su edifici e aree pubblici, per contrasto con il principio di libertà dell’iniziativa economica ex art. 41 Cost.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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