Il confronto a coppie non è sindacabile dal giudice amministrativo
Il T.A.R. si occupa del c.d. confronto a coppie e statuisce che, di regola, esso non è sindacabile dal giudice amministrativo.
Il T.A.R. si occupa del c.d. confronto a coppie e statuisce che, di regola, esso non è sindacabile dal giudice amministrativo.
Il T.A.R. si occupa della procedura del cottimo fiduciario chiarendo quali principi comunitari e nazionali si applicano a questa particolare gara pubblica. In particolare afferma che l’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 secondo cui: “…il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto…” si […]
Il T.A.R. si occupa della valutazione sulla moralità professionale prevista dall’art. 38, c. 1, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici statuendo che spetta unicamente alla stazione appaltante verificare se una condanna penale sia grave o meno e dunque se incida sul requisito della moralità professionale.
Il T.A.R. Brescia si occupa dell’interpretazione delle norme contenute nel bando di gara chiarendo che, essendo equiparato ad un invito ad offrire ex art. 1336 c.c. (rectius offerta al pubblico), soggiace alle regole civilistiche di interpretazioni dei contratti previste dagli artt. 1362 e ss. c.c..
Il T.A.R. Milano si occupa dell’informativa antimafia stabilendo che non è necessario che essa accerti l’esistenza delle infiltrazioni mafiose, essedo sufficiente la presenza di seri e fondati dubbi sul collegamento con la criminalità organizzata.
 Il T.A.R. Veneto torna ad occuparsi della questione relativa all’omessa indicazione dei costi da rischio specifico. Il Collegio riconferma che non vi può essere l’esclusione automatica dalla gara della ditta (in caso di loro omissione), laddove sia la lex specialia a non prevederli espressamente a pena di esclusione.
Il T.A.R. Milano conferma che, di regola, solamente le ditte che hanno partecipato ad una gara pubblica possono impugnare i relativi atti, salvo i casi tassativamente enucleati dalla giurisprudenza che derogano a tale principio.
 Il T.A.R. Milano si occupa di servizi energetici e chiarisce il complesso e multiforme quadro normativo che regolamenta la c.d. tariffa omnicomprensiva incentivante.
Il T.A.R. Veneto conferma che anche la mancata dichiarazione ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 da parte del direttore tecnico dell’impresa ausiliaria determina l’esclusione dalla gara.
Il T.A.R. Brescia si occupa dell’art. 119, c. 7 del D.P.R. n. 207/2010 che impone alla stazione appaltante l’obbligo, dopo la presentazione delle offerte, di controllare ed eventualmente di correggere le voci e/o le quantitĂ presentate dagli operatori economici. Tale modus operandi, dunque, non è affatto illegittimo perchĂ© non sopperisce – contra legem – alle […]
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