Come deve svolgersi il giudizio sull’anomalia dell´offerta?
Il T.A.R. afferma che le valutazioni della stazione appaltante concernenti la valutazione dell’anomala dell’offerta deve essere globale non parcellizzata.
Il T.A.R. afferma che le valutazioni della stazione appaltante concernenti la valutazione dell’anomala dell’offerta deve essere globale non parcellizzata.
Il T.A.R. si occupa delle clausole ostative alla partecipazione previste nel bando di gara chiarendo quando ricorrono e quando, di conseguenza, c’è l’obbligo di impugnazione immediata delle stesse.
Il T.A.R. chiarisce come deve essere applicato il c.d. principio di rotazione previsto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 al cottimo fiduciario.
Il T.A.R. ricorda che il giudizio sull’anomalia dell’offerta comporta una valutazione fortemente discrezionale da parte della stazione appaltante.Â
 Il T.A.R. chiarisce il rapporto tra la dichiarazione sostitutiva ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e il principio del c.d. soccorso istruttorio previsto dall’art. 46 del medesimo testo.
Il T.A.R. chiarisce che, sebbene la questione controversa riguardi la gestione delle acque pubbliche – sotto il profilo dell’affidamento del lavori per la costruzione di un bacino idrico – permane la competenza del Giudice Amministrativo, e non del Tribunale delle Acque Pubbliche, in quanto si tratta di una questione meramente strumentale.
Il T.A.R, ricorda che gli enti del SSN hanno l’obbligo di acquistare servizi e/o forniture ricorrendo alle convenzioni Consip. Alla luce di ciò il Collegio dichiara la carenza di interesse al ricorso della ditta che, non essendo iscritta al mercato elettronico gestito da Consip, non può ottenere l’affidamento del servizio.
Una sentenza del T.A.R. Brescia affronta una serie di questioni relative agli appalti pubblici (suddivisione gara in lotti; localizzazione di una farmacia; discrezionalitĂ nella fissazione dei punteggi di gara; obbligo di indicare il subappaltatore, valutazione anomalia dell’offerta).
Il T.A.R. ricorda che è pienamente legittima l’esclusione di un’offerta che contiene un prezzo “in aumento” rispetto a quello previsto come base nella lex specialis.
Il T.A.R. si occupa del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), chiarendone la natura giuridica ed il campo applicativo.
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