I parcheggi ex art. 9 L. n. 122/1989 non possono derogare alla volumetria massima prevista dal PRG
Il TAR Basilicata sottolinea che la deroga agli strumenti urbanistici, prevista dall’art. 9 L. n. 122/1989, non può comprendere anche il superamento della volumetria massima consentita dallo strumento urbanistico. Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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