Niente multa per gli appelli improcedibili, inammissibili o totalmente infondati davanti al Consiglio di Stato
A tale conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato: davanti allo stesso non si applica la sanzione/multa prevista dall’art. 13, comma 1 – quater, del Testo Unico delle spese di giustizia (dpr 115/2002).
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