Le foto aeree sono idonee a provare la data di realizzazione di un’opera
Il TAR ritiene che le foto aeree siano documenti idonei a dimostrare se un edificio sia stato realizzato prima o dopo il 1967.
Il TAR ritiene che le foto aeree siano documenti idonei a dimostrare se un edificio sia stato realizzato prima o dopo il 1967.
Segnaliamo una sentenza del TAR che si riferisce a un condono edilizio. Il Comune aveva rilasciato il condono, chiedendo anche l’indennitĂ risarcitoria di cui all’art. 15 della legge n. 1497 del 1939, stante il vincolo paesaggistico esistente sull’area. Il TAR ha respinto la la tesi del ricorrente, secondo la quale l’art. 15 della legge n. 1497 del 1939 […]
Il TAR torna a occuparsi di abusi edilizi e, dopo avere escluso che il decorso del tempo faccia maturare un qualche affidamento tutelabile, ritiene che il fatto che a suo tempo fosse stata rilasciata una licenza di abitabilitĂ non esclude in alcun modo la abusivitĂ dell’opera.
Il T.A.R. ricorda che l’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 non ammette la c.d. sanatoria parziale.
Segnaliamo una sentenza del TAR che esamina alcune questioni in materia di condono edilizio, quando sussista anche il vincolo paesaggistico. In particolare, la sentenza prende in considerazione la costituzione del vincolo dopo la realizzazione del manufatto abusivo, la possibilitĂ che si formi il silenzio-assenso e se sussista il dovere per il Comune di ordinare l’adeguamento […]
Il TAR precisa che i vincoli di inedificabilitĂ lungo le strade imposti dal PRG in misura maggiore rispetto a quelli previsti dalla normativi statale, non impediscono il rilascio del condono edilizio nella zona che eccede quella prevista dalla normativa statale.
Il TAR respinge la tesi secondo la quale i volumi tecnici sarebbero sempre sanabili in zona vincolata, non costituendo volumi in senso urbanistico. Il problema, infatti, riguarda non la classificazione urbanistica di un manufatto, ma la sua idoneitĂ ad alterare la percezione del paesaggio.
 Il T.A.R. ricorda che, per sanare le opere che si trovano in una zona di tutela ambientale, occorre il parere positivo della Soprintendenza. Nella medesima sentenza si ricorda che, in materia di repressione degli abusi edilizi, non è necessario l’apporto partecipativo-collaborativo dei privati.
Il TAR precisa che non è possibile sanare solo una porzione di un immobile abusivo, lasciando abusive altre parti. Dalla sentenza non si evince, peraltro, la soluzione del problema (ma, forse, la preventiva demolizione delle parti non sanabili potrebbe esserlo).
Il TAR Veneto si è occupato di come vada qualificato un intervento edilizio nel quale risulti una parziale ma rilevante traslazione del sedime rispetto alla originaria concessione edilizia.  Nel caso in esame, la superficie extrasedime, oggetto di sanatoria, risultava pari a mq. 158,06 di superficie residenziale e a 114,39 mq di superficie non residenziale. Il TAR […]
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