Nel caso di aumenti di solo volume il profitto relativo al vincolo paesaggistico non può essere calcolato con la formula diviso 5 per 3
L’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, in materia di vincolo paesaggistico,  prevede che “qualora venga accertata la compatibilitĂ paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.” Il TAR Emilia Romagna ha ritenuto […]
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