Spetta al Ministero aggiornare le tariffe di ormeggio nei porti

12 Set 2014
12 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 10 settembre 2014 n. 1194 si occupa dell’aggiornamento delle tariffe di ormeggio nel porto di Venezia statuendo la competenza esclusiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Venezia, a scapito dell’Autorità portuale veneziana: “6.1. L’art. 14, comma 1-bis, della legge n. 84/94 – introdotto dall’art. 2, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 e successivamente modificato (con l’aggiunta dei primi tre periodi) dall’art. 1 della legge 30 giugno 2000 n. 186 (Modifiche alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo) –, nel disciplinare le competenze dell’autorità marittima, stabilisce la natura di servizi di interesse generale dei «servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio» in quanto «atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo», specificando che, per i servizi diversi da quello di pilotaggio, per il quale «l’obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione» (oggi Ministro dei trasporti e delle Infrastrutture), «l’autorità marittima può renderne obbligatorio l’impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate».

6.2. La medesima disposizione prosegue disciplinando «i criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio», i quali «sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un’istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale».

6.3. Il successivo comma 1-ter (anch’esso aggiunto dall’art. 2, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535) contiene, poi, una previsione speciale per i «porti sede di Autorità portuale», nei quali «la disciplina e l’organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall’Autorità marittima di intesa con l’Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione».

6.4. L’art. 212 del regolamento del codice navale marittimo individua il soggetto deputato ad adottare il provvedimento di concreta applicazione dei criteri suddetti, prevedendo che: «Le tariffe e le altre norme per le operazioni di ormeggio e di disormeggio sono, per ciascun porto, stabilite dal capo del compartimento».

6.5. Alla luce del quadro normativo sopra riportato, l’art. 14, comma 1-ter, ha mantenuto l’allocazione della funzione amministrativa concernente la fissazione dei criteri di formazione delle tariffe, ossia della c.d. “formula tariffaria”, a livello centrale (c.f.r. in senso conforme: Cons. di Stato, Sez. VI, 22 novembre 2011, n. 6526).

6.6. L’art. 212 reg. nav. mar. individua invece il soggetto competente a provvedere, a livello locale, all’applicazione puntuale dei criteri tariffari fissati a livello generale, assegnando il relativo potere all’Autorità marittima (c.f.r. in questo stesso senso: TAR Veneto, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 870), quale Autorità deputata ad assicurare la tutela della sicurezza del porto.

6.7. Il potere di disciplinare e organizzare gli aspetti operativi e amministrativi del servizio tecnico-nautico in questione è assegnato, per i porti sede di Autorità portuale, ad un procedimento co-decisionale fra Autorità marittima e portuale, da effettuarsi a livello locale (art. 14, comma 1-ter, ultima parte).

7. Così ricostruito il quadro normativo, non vi è alcun rapporto di antinomia fra l’art. 212 del regolamento del codice navale marittimo e l’art. 14, comma 1-ter, poiché le disposizioni in esame si riferiscono ad ambiti applicativi distinti.

7.1. La disciplina del procedimento di formazione delle tariffe si articola infatti in due fasi distinte: la prima, di livello statale, che attiene alla elaborazione dei criteri generali di formazione delle tariffe, condotta sulla base di una istruttoria cui partecipano i rappresentanti di tutte la categorie, ivi comprese le rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale. La seconda, di determinazione puntuale e/o di aggiornamento della misura della tariffa per ciascun singolo porto, volta ad accertare i costi del servizio sulla base dei suoi elementi organizzativi e di disciplina, che spetta all’Autorità marittima, quale autorità preposta al mantenimento della sicurezza del porto.

7.2. L’organizzazione e la disciplina del servizio di ormeggio, stabilite d’intesa a livello locale fra l’Autorità marittima e portuale, costituiscono dunque il logico presupposto che precede la stessa applicazione puntuale della formula tariffaria, ma gli aspetti organizzativi e di disciplina del servizio non si estendono sino a ricomprendere anche i profili economici concernenti la determinazione puntuale delle tariffe.

7.3. Infine, sulla base dell’organizzazione concordata del servizio, la tariffa viene aggiornata di regola ogni biennio in applicazione delle “formula” generale elaborata dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per tutto il territorio nazionale dal proprio organo periferico, rappresentato dalla Capitaneria di Porto (così TAR Veneto, sent. n. 870 del 2013, cit.).

7.4. In altri termini, il potere di determinazione puntuale della misura della tariffa per ciascun porto, nel caso di porto sede di Autorità portuale, è vincolato al rispetto, oltre che dei criteri generali stabiliti a livello centrale, anche degli elementi organizzativi e di disciplina del servizio stabiliti mediante l’intesa in questione, potendosi quindi astrattamente ipotizzare, se del caso, un’eventuale impugnazione di esso per mancato rispetto di quanto co-deciso in sede di disciplina e di organizzazione del servizio.

7.5. Non è invece contemplata un’ulteriore intesa fra Autorità marittima e portuale nell’ambito del procedimento di determinazione puntuale della tariffa.

7.6. Tale assetto normativo non si pone invero in contrasto con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in quanto la scelta del legislatore in ordine alla specifica conformazione del procedimento di determinazione delle tariffe nei termini sopra esaminati è giustificata dalla natura di “interesse generale” del servizio tecnico-nautico in questione e dalle preponderanti esigenze pubblicistiche ad esso sottese di mantenimento di standards di sicurezza costanti ed omogenei a livello nazionale.

7.7. Pertanto, a prescindere dal fatto che con il ricorso in esame non è stato dimostrato che un’eventuale intesa anche nella fase di determinazione delle tariffe determinerebbe in concreto un reale aumento di competitività del servizio, deve ritenersi coerente, oltre che con i citati principi costituzionali, anche con quelli comunitari, la scelta di non consentire un collegamento diretto fra “procedimento di determinazione delle tariffe” e “domanda del mercato” locale di riferimento in cui il servizio è destinato ad operare”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1194 del 2014

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