L’onere di motivazione gravante sull’amministrazione circa le scelte urbanistiche in sede di adozione di PRG è generale o puntuale e mirato?

11 Nov 2013
11 Novembre 2013

Segnaliamo sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 5114 del 2013.

Scrive il Consiglio di Stato: "Parimenti non convince il secondo degli argomenti difensivi anch’esso insistentemente ribadito dall’appellante. Vale osservare che l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione circa le scelte urbanistiche in sede di adozione di PRG è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza la necessità di una motivazione puntuale e “mirata” (Cons. Stato Sez.. IV 3 novembre 2008 n.5478); e tanto vale a far ritenere pienamente satisfattive, avuto riguardo alla nozione di urbanistica sopra evidenziata, le ragioni giustificative apposte dall’amministrazione comunale di Terni. Per il vero il Vecchione censura la motivazione resa sotto un altro aspetto, quello per cui egli godrebbe di una posizione particolarmente qualificata, che imponeva un onere motivazionale più pregnante, nella specie non assolto dalla P.A.. Quanto invocato in linea di principio è in astratto condivisibile; ma il fatto è che non è ravvisabile in capo all’appellante una posizione qualificante, come solitamente intesa in giurisprudenza. Invero, il piano attuativo dal medesimo presentato è stato solo adottato in costanza di un precedente PRG e quindi trattasi di una situazione in vigore sotto il regime giuridico dettato da una precedente disciplina urbanistica e in relazione a ciò l’Amministrazione non era affatto tenuta ad approvare una variante ad hoc di approvazione di detto piano attuativo, non potendosi precludere al Comune, come avvenuto, la facoltà di ridefinire ex novo l’assetto urbanistico con scelte rispettose degli altri valori che sorreggono la gestione del territorio, sebbene recanti effetti più restrittivi per lo ius adificandi connesso ai diritti dominicali dei proprietari dei terreni inseriti nella aree interessate. In sostanza non vi era un’aspettativa qualificata (lottizzazione, giudicato e simili) che avrebbe potuto avallare la tesi della motivazione rinforzarta sostenuta dall’appellante".

sentenza CDS 5114 del 2013

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