La direttiva Bolkestein cede di fronte alle esigenze di tutela del territorio

18 Nov 2014
18 Novembre 2014

Il T.A.R. Veneto stabilisce che le esigenze di tutela del territorio (urbano e non) giustificano il divieto e/o la rigida regolamentazione dell’apertura di nuove attività economico-commerciali. 

Nella sentenza n. 1396/2014 si legge: “Con un’ulteriore censura contenuta nell’ambito del secondo motivo, la parte ricorrente sostiene che la disposizione della scheda 4 delle norme tecniche di attuazione della variante al piano regolatore per la città antica sia affetta da sviamento, in quanto, con il pretesto della tutela igienico sanitaria, persegue in realtà lo scopo di contenere il proliferare di attività ricettive, mentre con il terzo motivo sostiene l’irragionevolezza della medesima previsione, perché è illogico richiedere la presenza di una superficie di almeno 200 mq, relativamente ad un immobile che nel complesso ha una superficie anche maggiore.

Tali doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di fondamento, in quanto nel caso di specie la finalità perseguita dal Comune (cfr. Tar Veneto, Sez. II, 6 aprile 2006, n. 871) è dichiaratamente quella di salvaguardare, nel centro storico di Venezia, il mantenimento di alloggi idonei alla residenza di carattere stabile e di condizioni di vivibilità del tessuto urbano che sarebbero compromesse dal proliferare di strutture extralberghiere le quali, ove lasciate senza vincoli alle regole del mercato, a fronte della notevole domanda di alloggi turistici presente nella città di Venezia, finirebbero per sottrarre abitazioni alla residenza stabile, e il perseguimento di tale finalità giustifica sul piano della ragionevolezza una disciplina, quale quella dettata dal Comune, che non reca divieti di carattere assoluto, ma si prefigge lo scopo di contemperare la libertà di iniziativa economica con la tutela di altri valori confliggenti (tali finalità di carattere pubblicistico volte a salvaguardare la sostenibilità ambientale del tessuto urbano, sono state ritenute sufficienti a dettare, in linea generale, limiti alla superficie minima degli alloggi residenziali: cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2433; id. 22 gennaio 2013, n. 361; riguardo alla legittimità degli interventi del Comune di Venezia volti a dettare limiti alle attività economiche finalizzati alla salvaguardia della sostenibilità ambientale, della vivibilità e dei valori storico artistici della città di Venezia dal massiccio flusso turistico richiamato dalla straordinaria bellezza monumentale che vi è presente cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1860, punti 7, 8 e 9 in diritto; negli stessi termini id. 13 febbraio 2013, n. 859).

Pertanto anche le censure di cui al secondo e terzo motivo devono essere respinte.

Con il quarto motivo la parte ricorrente lamenta che i limiti posti nella scheda 4 delle norme tecniche di attuazione della variante al piano regolatore per la città antica siano confliggenti con i principi di liberalizzazione delle attività economiche sanciti dalle riforme introdotte tra il 2006 ed il 2012.

La censura è priva di riscontri in quanto la legislazione invocata, a partire dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito il legge 4 agosto 2006, n. 248, dal Dlgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva “Bolkestein” 2006/123/CE, fino al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha posto in rilievo il carattere preminente dei valori, di matrice costituzionale, di salvaguardia del patrimonio ambientale, storico artistico e culturale, rispetto ai quali la libertà di concorrenza, cui tende la liberalizzazione delle attività commerciale, può subire limitazioni (per l’art. 31, comma 2, del citato decreto legge 201 del 2011 sono sempre fatti salvi oltre ai vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, e dei beni culturali, anche quelli connessi “all'ambiente urbano”; allo stesso modo l’art. 8, comma 1, lett. h, del citato Dlgs. 59 del 2010, definisce motivo imperativo di interesse generale che giustifica l’apposizione di vincoli e limiti alle attività economiche “la tutela dell’ambiente, incluso quello urbano”)”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 1396 del 2014

 

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