Quando si utilizzano la VIA o la VAS?
Il T.A.R. Milano ricorda quando e come deve essere posta in essere la procedura di VIA a scapito di quella di VAS.
Nella sentenza n. 2747/2014 si legge: “la qualificazione del predetto intervento come progetto, e non come piano o programma, determina l’inapplicabilità allo stesso della procedura di VAS, risultando pertanto legittima la sua effettiva sottoposizione alla (sola) procedura di VIA; ciò è avvenuto sul presupposto che “la sottoposizione alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) riguarda tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Come risulta dall’art. 11 del D. Lgs. n. 152 del 2006 ‘la fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione’. Ne discende, quindi, che la stessa non trova applicazione alla fattispecie in esame che ha ad oggetto un singolo progetto per un’opera pubblica ben localizzata e definita e che dunque correttamente è stato sottoposto alla sola valutazione di impatto ambientale” (T.A.R. Campania, Napoli, VII, 27 maggio 2013, n. 2766; altresì, Consiglio di Stato, IV, 6 maggio 2013, n. 2446; T.A.R. Puglia, Bari, III, 5 giugno 2014, n. 682)”.
Il Collegio ricorda altresì che la VIA deve riguardare il progetto nella sua globalità: “Pertanto, anche se attraverso procedimenti separati, si può ritenere che vi sia stata una valutazione di tipo unitario dell’opera complessivamente considerata, in linea con quanto sostenuto dalla costante giurisprudenza (Consiglio di Stato, IV, 9 gennaio 2014, n. 36)”.
Per quanto concerne la scelta di realizzare un’opera pubblica, invece, ricorda che: “In ogni caso la prospettazione contenuta nel ricorso non avrebbe potuto essere accolta, in quanto la decisione dell’Amministrazione, essendo rivolta alla realizzazione di una specifica tipologia di opera pubblica piuttosto che di un’altra, costituisce una valutazione discrezionale attinente al merito amministrativo e, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità del giudice, salvo che non appaia inficiata da palesi errori di fatto o da abnormi illogicità: in caso contrario si finirebbe, inevitabilmente, per sostituire la discrezionalità dell’organo giudicante alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato, IV, 5 giugno 2013, n. 3112)”.
Infine stabilisce che solo la modifica integrale del progetto (che causa un notevole impatto negativo sull’ambiente) determina una nuova procedura di VIA: “In ogni caso le modifiche apportate al progetto originario non risultano tali da stravolgere nella sostanza il progetto definitivo, visto che soltanto le modifiche che comportano la realizzazione di un’opera radicalmente diversa da quella già esaminata, cui conseguirebbe un peggioramento dell’impatto sull’ambiente, determinano l’obbligo della rinnovazione della VIA (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 febbraio 2014, n. 386); non avendo i ricorrenti fornito dimostrazione di un siffatto stravolgimento, costituente un loro preciso onere, deve essere rigettata la censura.
Del resto, “la valutazione di impatto ambientale riguarda gli aspetti che risultino in grado di incidere sui fattori di rischio individuati dalla normativa di riferimento e la valutazione effettuata nella fase preliminare non preclude che – in sede di progettazione definitiva – siano approvate le modifiche senza che ciò renda di per sé necessario procedere ad una nuova v.i.a. (…), se le stesse non hanno un impatto ambientale importante, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione” (Consiglio di Stato, VI, 13 giugno 2011, n. 3561)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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