Qual è la ratio sottesa al divieto di usare moduli prestampati per presentare un’offerta?

18 Nov 2014
18 Novembre 2014

Il T.A.R. Trento si occupa dell’art. 73, c. 4 del D. Lgs. n. 163/2006 chiarendo che, se da un lato la stazione appaltante non può imporre - a pena di esclusione - l’utilizzo di moduli prestampati per presentare un’offerta, dall’latro lato, l’eventuale violazione della suddetta norma autorizza comunque l’operatore economico a depositare la propria proposta in forme equipollenti.

Nella sentenza n. 403/2014 si legge: “2.2.4. Invero, il ripetuto art. 73, IV comma del d. lgs. 163/2006 prevede che "La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non può essere imposta a pena d'esclusione”; a sua volta, l'art. 46, comma 1 bis stabilisce che la stazione appaltante “esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali” ovvero per violazione “del principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

2.2.5. Ebbene, secondo la ricorrente, la disposizione contenuta nelle norme di partecipazione, e su cui si fonda l’esclusione di Krugg, contrasterebbe appunto con tali previsioni, e sarebbe dunque nulla: sicché l’esclusione a sua volta sarebbe illegittima.

2.3.1. La censura è infondata.

È ben vero che il legislatore ha espressamente vietato l'obbligatorietà di specifici moduli, per la corretta formulazione dell'offerta di gara: ma, in specie, il motivo di esclusione è che la Krugg, omettendo di depositare le schede tecniche cartacee sottoscritte, non ha assolutamente fornito gli elementi dell’offerta tecnica che in esse erano ordinatamente individuati (descrizione e denominazione commerciale del prodotto; produttore; fornitore; certificazioni tecniche; gamma disponibile; presenza di lattice o PVC; indicazioni e precauzioni d’uso e così via).

2.3.2. Il significato dell’art. 73, IV comma, non è certamente quello di esonerare il concorrente dal fornire le dichiarazioni richieste dal bando (il II comma dello stesso art. 73, afferma, del resto, che le domande di partecipazione “contengono gli elementi prescritti dal bando”), ma di consentire che vengano fornite con modalità formalmente e sostanzialmente equipollenti a quelli indicati dal bando.

2.3.3. Proprio in asserita osservanza di tale principio, d’altronde, la commissione di gara aveva ammesso con riserva la ricorrente, affinché la commissione tecnica potesse accertare se gli elementi dell’offerta tecnica, contenuti nelle schede descrittive, erano comunque presenti nelle offerte tecniche sottoscritte: ciò che è stato viceversa escluso”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Trento 403 del 2014

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