Poteri della P.A. nei confronti della SCIA commerciale
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990, il controllo del contenuto della SCIA commerciale e l’accertamento dell’eventuale carenza dei requisiti e dei presupposti deve essere effettuato dalla P.A. nei 60 giorni dal ricevimento della SCIA: ciò anche quando la P.A. constati la presenza di attestazioni non veritiere, che consente alla P.A. di disporre la sospensione dell’attività intrapresa (comma 3 art. cit.), ma non autorizza la violazione del termine perentorio entro il quale adottare gli eventuali provvedimenti conformativi o inibitori.
Una volta decorso il termine perentorio di 60 giorni, l’esercizio dei poteri spettanti alla P.A. in ordine agli effetti giuridici della SCIA è subordinato ai medesimi presupposti dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. cit., ovvero nel rispetto del relativo termine e nella sussistenza di una ragione di illegittimità , dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico concreto.
Nel caso di specie, la ricorrente impugnava l’atto con cui il Comune la invitava a conformare alla normativa vigente l’attività di parrucchiera svolta dalla medesima, oggetto di una SCIA commerciale. Il TAR Veneto aveva respinto il ricorso, osservando come non rilevasse, a fronte della falsa rappresentazione della realtà indicata negli allegati alla predetta SCIA, il superamento del termine di 60 giorni per l’esercizio dell’attività inibitoria. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di prime cure, rilevando, in fatto, come dagli allegati non si evincesse detta rappresentazione non veritiera e, in diritto, i princìpi sopra indicati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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