La nozione di ristrutturazione prevista dal vecchio Piano Casa del Veneto è ancora vigente?

17 Apr 2019
17 Aprile 2019

Come noto, l’art. 10 della l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii. (c.d. Piano Casa), come modificato dalla l.r. Vento n. 26/2009 e dalla l.r. Veneto n. 32/2013, recita: “Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale sull’edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001: 

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l’integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono i volumi esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all’ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie. 

b bis) negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito della demolizione può avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa, purché ciò non comporti una modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio nell’ambito del lotto di pertinenza. In caso di interventi ubicati nelle zone di protezione delle strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, la ricostruzione è consentita anche in area adiacente, purché al di fuori della fascia di rispetto o dell’area inedificabile”.

Ciò posto, sul sito della Regione Veneto questo articolo (cfr. nota 70) risulta abrogato ai sensi dell’art. 19 della l.r. Veneto n. 14/2019 (c.d. Veneto 2050): http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2009/09lr0014.html#fn70

In realtà, se si legge con attenzione l’art. 19 della l.r. 14/2019, non si rinviene affatto tale abrogazione.

Di ciò, anche la Regione sembra rendersi conto, tant’è vero che nella nota 4 si legge: “Gli articoli 1, 1 bis, 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater,4, 6, 7, 8, 9, 11, 11 bis e 12 della presente legge sono stati abrogati dall’art. 19 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14”: nessuna menzione viene fatta all’art. 10 del c.d. Piano Casa.

Pertanto, il concetto di ristrutturazione previsto dalla l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii, il quale integra e modifica quello previsto dagli art. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001, sembra ancora vigente, nonostante l’entrata in vigore della l.r. Veneto n. 14/2019.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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