La Regione Veneto presenta la l.r. 19/2021: zoom venerdì 23 luglio 2021, ore 10.30

19 Lug 2021
19 Luglio 2021

Webinar dedicato alla presentazione della legge regionale n. 19/2021 di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo (Veneto cantiere veloce)

Venerdì 23 luglio 2021 | ore 10:30 su Zoom

Iscriviti in anticipo per questa riunione al seguente link https://bit.ly/3xH1zHV

Programma:

Saluti istituzionali
- Massimo Zanon (Presidente della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo)
- Cristiano Corazzari (Assessore regionale a Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi migratori, Caccia e pesca)
- Silvia Rizzotto (Presidente II° Commissione Consiliare – Consiglio Regionale del Veneto)
- Stefano Valdegamberi (Consigliere Regionale – Consiglio Regionale del Veneto)

Intervengono
- Marco Zecchinato (Consigliere Regionale – Consiglio Regionale del Veneto)
- Salvina Sist (Direttore regionale della Direzione Pianificazione Territoriale)

Locandina-CantiereVeloce

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8 replies
  1. Anonimo says:

    PARADOSSALMENTE LA CORTE CON LA SUA SENTENZA, HA FATTO UN FAVORE AI CITTADINI VENETI, VISTO CHE HA LIMITATO LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI FINO AD APRILE- ALTRIMENTI CI SI RITROVAVA CON UNA LEGGE CHE NON LEGITTIMANDO GLI STESSI , ERA INAPPLICABILE PER IL BONUS 110%-

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    DOPO IL CAPOLAVORO FATTO CON LA LR 50/2019, MA LI LA REGIONE NON POTEVA SAPERE CHE POI ENTRAVA IN VIGORE IL DL 34/2020 quindi è scusabile, non si può imputare alla Regione il fatto che quei fabbricati non possono beneficiare del bonus 110%, in quanto non legittimi. Ora con l art 6 della lr 19/2021, non potrà essere applicata per i bonus, vusto che gli abusi edilizi sono KO, in quanto il contribuente deve attivarsi per tempo in modo da conseguire la conformità urbanistica_ la fruizione della detrazione maggiorata del 110% è esclusa in caso di esecuzione di opere finalizzate alla rimozione delle difformità edilizie.

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Commento all’art. 6 – che modifica l’art. 34 del Dpr 380/2001-

    Premesso che oggi, con l’art. 22 comma 2-bis del Dpr n. 380/2001, non possono mai essere opere realizzate in difformità, quelle varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, che non hanno bisogno di atti di assenso di altri Enti, ovvero se acquisiti prima, quindi non succederà mai, come capitava prima del 2014, che il Vigile o il tecnico comunale, dopo avere fatto il sopralluogo, in seguito venga emessa l’ordinanza.

    L’articolo 6, dice: l’interessato può chiedere di eliminare le opere abusive mediante la loro demolizione nel contesto di uno degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo decreto, a condizione che l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici ed eseguito entro un termine fissato dal Comune.”.

    Quindi vuol dire che l’interessato presenta la pratica in Comune spontaneamente, immagino che si tratta di abusi fatti dal 77’ in poi, visto che fino a quella data ora sono legittimi come indicato nell’art. 7.

    Inizialmente, non avevo capito lo spirito di tale riforma dell’art. 34 del Dpr 380/2001, ma sembra che sia improntata a fare emergere abusi edilizi fino ad oggi tenuti nell’oblio, senza mai essere stati accertati e a velocizzare la procedura per la loro sanabilità – Spiego: quanto si dice eliminare le opere abusive mediante le loro demolizioni, applicando l’art. 3 comma1 lett. d) ed e) ,Pdr 380/2001, vuol dire – , visto le definizione che si danno in questo articolo, in un contesto di: “ interventi di ristrutturazione edilizia “ e “ interventi di nuova costruzione”, per cui apparentemente che senso ha applicarli nella demolizione ??? – in seguito penso di avere capito lo spirito: trattasi di opere finalizzate alla rimozione delle difformità edilizie quindi conseguire la conformità urbanistica – edilizia , contestualmente alla realizzazione dei nuovi interventi- altrimenti non si capisce come mai si citano i titoli sopra indicati per fare gli interventi, e che l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici, quindi senza prima avere sanato gli abusi – questo ragionamento starebbe a significare che solo tale tipologia di interventi potrebbe essere eseguita;

    ATTENZIONE, se l’intenzione è quella di dire faccio pure l’intervento edilizio, senza prima avere sanato gli abusi, e bene RIBADIRE CHE GLI INTERVENTI DESTINATI A SANARE GLI ABUSI EDILIZI NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI BONUS FISCALI –

    Rispondi
  4. Anonimo says:

    Rif.; art. 5 –

    Una generale liberalizzazione dei titoli abilitativi, in mancanza della individuazione di principî fondamentali, determina una irragionevole differenziazione dei regimi giuridici nelle varie Regioni e consentirebbe alla legislazione regionale di depenalizzare interventi che per la legge statale sono realizzabili solo con permesso di costruire;

    – Esempio: Regime penale per SCIA in sanatoria.

    Qualora ricorrano tutte le condizioni di rispetto della SCIA in sanatoria, sia presentata spontaneamente in corso d’opera sia presentata con opere compiute, non si applicano le più severe sanzioni penale previste dall’art. 44 del DPR 380/01.

    Rispondi
  5. Anonimo says:

    rimando, con delle correzioni evidenti che c erano nel testo di ieri-
    Commento all’art. 10-

    “2 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11, gli interventi sugli edifici esistenti di cui agli articoli 6 e 7, qualora ricadano in uno o più ambiti territoriali assoggettati a piano urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, possono comunque essere assentiti con permesso di costruire di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o con segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all’articolo 23 del medesimo decreto, in presenza delle principali opere di urbanizzazione e previa deliberazione del Consiglio comunale che si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto.”

    Porto qui alcuni esempi di ambiti soggetti a PUA, che immagino rientrino anche essi nell’art. 10 –

    Z.T.O. “R.R.” – Ambiti di riqualificazione e riconversione

    la trasformabilità è condizionata all’adempimento di obblighi e/o impegni bilaterali tra pubblica amministrazione e soggetti proponenti, finalizzati alla riqualificazione e/o alla riconversione, mediante P.U.A. perequato, dei contesti territoriali interessati; non sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, modifica delle destinazioni d’uso e aumento del numero delle unità immobiliari

    Z.T.O. “C.P.C.” – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di
    programmi complessi
    Dette zone sono soggette all’approvazione dell’accordo pubblico-privato sugli immobili; i programmi complessi si attuano mediante accordi tra soggetti pubblici e privati di cui agli artt. 6 e 7 della L. R. 11/04

    Attività produttive – commerciali in zona impropria
    Il P.I. individua sul territorio comunale e indica nelle tavole del P.I. le attività produttive/commerciali
    esistenti in zona impropria da ampliare, bloccare o trasferire, soggetti A PUA- previo accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L. R. 11/04

    alcune di queste ZTO sono decadute, a seguito di,

    – AGGIORNAMENTO Z.T.O. DECADUTE AI SENSI DELLA L.R. N.11/2004 ART.18 COMMA 7
    A seguito della decorrenza dei tempi di cui all’art.18 comma 7 della LR 11/2004, la variante prende atto della decadenza delle previsioni relative ad aree di trasformazione ed espansione, soggette a strumenti urbanistici attuativi non approvati individuate con la variante generale n.1 al P.I. approvata con delibera di Consiglio Comunale n. ** del **.*.****, la cui validità è decaduta in data *.*.**** ai sensi dell’art.18 comma 7 della L.R. n.11 del 23.4.2004.

    A.T.O. 1
    1 ZTO B/1intera 2 ZTO C1/12 intera 3 ZTO C1/14 intera 4ZTO C2PER/1 intera 5 ZTO C2PER/2 intera 6 ZTO C2PER/3 intera 7 ZTO RR/1 intera 8 ZTO RR/2 intera 9 ZTO RR/3intera 10 ZTO RR/4 intera
    A.T.O. 2
    11 ZTO CPC1 intera 12 ZTO RR/2 intera 13 ZTO RR/5 intera
    A.T.O. 3
    14 ZTO C1/18 intera 15 ZTO 2/1 intera 16 ZTO C2PER/3 intera 17 ZTO RR/1 intera 18 ZTO RR/2 intera 19 ZTO RR/3 intera 20 ZTO RR/4 intera 21 ZTO RR/5 intera 22 ZTO RR/6 intera 23 ZTO RR/7 intera 24 ZTO RR/8 intera
    A.T.O. 4
    25 ZTO C2PER/2 parziale 26 ZTO C2PER/3 parziale 27 ZTO C2PER/4 parziale 28 ZTO C2PER/5
    parziale 29 ZTO D1/6 intera 30 ZTO RR/1 intera 31 ZTO RR/2 intera 32 ZTO RR/3 intera
    A.T.O. 5 Zona Produttiva
    33 ZTO CPC/1 intera

    Nella ipotesi che queste Z.T.O. non fossero decadute ovvero dopo la loro reiterazione, io potrei fare gli interventi sugli edifici esistenti di cui agli artt. 6 e 7 della LR n. 14/2019, in presenza delle principali opere di urbanizzazione e previa deliberazione del Consiglio comunale che si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto.”???

    Tipo: prendiamo la prima Z.T.O., B/1,- residenziali urbane consolidate -, trattasi di area dove insistono n. 15 capannoni in zona residenziale, n. 2 abitazioni e n. 2 laboratori, di circa mq 10.000, zona prevista con l’adozione del P.I., soggetta a PUA, per ovvi motivi; allora si potrebbe ampliare o demolire e ricostruire un capannone che ricade in Zona residenziale??? posso applicare solo alle due abitazioni l’art. 6 o 7 se il consiglio mi dice SI???

    – perché non si capisce cosa vuol dire che il consiglio comunale si deve esprimere in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto; ma quella Zona non rimane comunque sempre soggetta a PUA anche dopo l’ampliamento??? in pratica in questo caso, si va ad aggravare una zona residenziale che rimane sempre in un ambito soggetto a PUA-

    – facciamo l’ipotesi che un fabbricato ricada Z.T.O. “R.R.” – Ambiti di riqualificazione e riconversione

    la trasformabilità è condizionata all’adempimento di obblighi e/o impegni bilaterali tra pubblica amministrazione e soggetti proponenti, finalizzati alla riqualificazione e/o alla riconversione, mediante P.U.A. perequato, dei contesti territoriali interessati; non sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, modifica delle destinazioni d’uso e aumento del numero delle unità immobiliari;

    Anche qui, se il consiglio comunale si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto, si potrebbero fare gli interventi di cui agli artt. 6 e 7 della LR n. 14/2019, ma quella Zona non rimane comunque sempre soggetta a PUA anche dopo l’ampliamento con aggravamento ??? si permette di demolire e ricostruire in una zona che fa riqualificata e/o riconvertita-

    Attività produttive – commerciali in zona impropria
    Il P.I. individua sul territorio comunale e indica nelle tavole del P.I. le attività produttive/commerciali
    esistenti in zona impropria da ampliare, bloccare o trasferire, soggetti A PUA- previo accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L. R. 11/04

    – facendo un ragionamento più ampio e il paragone con la LR n. 55/2012, e alla circolare n. 1 che commenta l’art.3 in deroga, dice:
    “ Altra ipotesi di variante ai sensi del citato articolo 4 si configura qualora la richiesta di ampliamento, pur entro il limite massimo dell’80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq, riguardi una attività da bloccare o trasferire ai sensi dello strumento urbanistico generale. L’accoglimento dell’istanza infatti comporta una disciplina nuova e diversa da quella in vigore e richiede una congrua indicazione in ordine alle esigenze che hanno portato l’Amministrazione a discostarsi dalle proprie precedenti determinazioni.”

    Quindi fa rientrare questa fattispecie, nei riguardi di una attività da bloccare o trasferire ai sensi dello strumento urbanistico generale, nella variante art. 4; come mai allora per le stesse fattispecie, l’art. 10 della LR . 19/2021, dice che basta che il consiglio si esprima solo in ordine alla possibilità di prescindere da piano attuativo??? NON CI VUOLE SEMPRE UNA VARIANTE AL PI.

    Altro caso sono le,
    Z.T.O. “C.P.C.” – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di
    programmi complessi
    Dette zone sono soggette all’approvazione dell’accordo pubblico-privato sugli immobili; i programmi complessi si attuano mediante accordi tra soggetti pubblici e privati di cui agli artt. 6 e 7 della L. R. 11/04, e non sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, modifica delle destinazioni d’uso aumento del numero delle unità immobiliari, fatti salvi gli interventi di mantenimento.

    Esiste un’azienda abbastanza rilevante in centro Città in questa zona, quindi domani il proprietario in base all’art. 10 della LR n. 19/2021, potrebbe chiedere al Comune di ampliare o demolire e ricostruire in forza dell’art. 6 o 7 della LR n. 14/2019??? basta che il consiglio si esprima solo in ordine alla possibilità di prescindere da piano attuativo??

    Le stesse osservazioni potrebbero essere fatte, per le ZTO C1, ZTO C2PER, C2/1, D1/6 , in ordine al fatto che queste Zone rimangono comunque sempre soggetta a PUA anche dopo l’ampliamento o la demolizione e ricostruzione di un fabbricato.

    – in sostanza questo art. 10 , su quali fabbricati ricadenti in aree soggetti a PUA si applica???

    Immagino che vanno esclusi i fabbricati dentro i PUA decaduti, ai sensi art. 18 comma 7, LR n, 11/2004, ora ricadenti nell’art. 33 stessa legge, visto quello che dice l’art. 3 comma 4 let. f)-ambito di applicazione-della LR n. 14/2019- nella parte in cui parla: “… o dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo”…;

    Commento finale: il testo è migliorativo rispetto, rispetto al PDL n. 513, che non prevedeva “ la presenza delle principali opere di urbanizzazione e la previa deliberazione del Consiglio comunale di esprimersi in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto; ma rimane oscuro per i punti sopra rilevati-

    – quanto si dice ricadente in uno o più ambiti territoriali, cosa vuol dire??? che gli immobili ricadono a cavallo o a confine, in modo che con l’art. 6 posso ampliarmi su altro ambito, o con l’art. 7 posso ricostruire su altro ambito ma sempre nello steso lotto???

    Rispondi
  6. Anonimo says:

    Per capire la qualità di una legge a volte basta sentire come è nata. Ascoltando l audio del 2 luglio del consigliere che ha promosso la proposta di legge fin dal maggio 2020, direi che si capisce cosa è venuto fuori… Si dirà: ma noi abbiamo ascoltato anche i Comuni con invito ad osservazioni entro il 7 aprile. Vero, ma non penso che i comuni si siano espressi per gli articoli 6 e 7 visto che sono stati inseriti dopo…

    Rispondi
  7. Anonimo says:

    Apprezzo lo sforzo della Regione di intervenire in forze— grazie

    Rispondi
  8. Anonimo says:

    ne approfitto per inserire qui il commento all’art. 10-

    Commento all’art. 10-

    “2 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11, gli interventi sugli edifici esistenti di cui agli articoli 6 e 7, qualora ricadano in uno o più ambiti territoriali assoggettati a piano urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, possono comunque essere assentiti con permesso di costruire di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o con segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all’articolo 23 del medesimo decreto, in presenza delle principali opere di urbanizzazione e previa deliberazione del Consiglio comunale che si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto.”

    porto qui alcuni esempi di ambito soggetti a PUA, che immagino rientrino anche essi nell’art. 10 –

    Z.T.O. “R.R.” – Ambiti di riqualificazione e riconversione

    la trasformabilità è condizionata all’adempimento di obblighi e/o impegni bilaterali tra pubblica amministrazione e soggetti proponenti, finalizzati alla riqualificazione e/o alla riconversione, mediante P.U.A. perequato, dei contesti territoriali interessati; non sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, modifica delle destinazioni d’uso e aumento del numero delle unità immobiliari

    Z.T.O. “C.P.C.” – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di
    programmi complessi
    Dette zone sono soggette all’approvazione dell’accordo pubblico-privato sugli immobili; i programmi complessi si attuano mediante accordi tra soggetti pubblici e privati di cui agli artt. 6 e 7 della L. R. 11/04

    Attività produttive – commerciali in zona impropria
    Il P.I. individua sul territorio comunale e indica nelle tavole del P.I. le attività produttive/commerciali
    esistenti in zona impropria da ampliare, bloccare o trasferire, soggetti A PUA- previo accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L. R. 11/04

    alcune di queste ZTO sono decadute, a seguito di,

    – AGGIORNAMENTO Z.T.O. DECADUTE AI SENSI DELLA L.R. N.11/2004 ART.18 COMMA 7
    A seguito della decorrenza dei tempi di cui all’art.18 comma 7 della LR 11/2004, la variante prende atto della decadenza delle previsioni relative ad aree di trasformazione ed espansione, soggette a strumenti urbanistici attuativi non approvati individuate con la variante generale n.1 al P.I. approvata con delibera di Consiglio Comunale n. ** del **.*.****, la cui validità è decaduta in data 3.7.2019 ai sensi dell’art.18 comma7 della L.R. n.11 del 23.4.2004.

    A.T.O. 1
    1
    ZTO B/1
    intera
    2
    ZTO C1/12
    intera
    3
    ZTO C1/14
    intera
    4
    ZTO C2PER/1
    intera
    5
    ZTO C2PER/2
    intera
    6
    ZTO C2PER/3
    intera
    7
    ZTO RR/1
    intera
    8
    ZTO RR/2
    intera
    9
    ZTO RR/3
    intera
    10
    ZTO RR/4
    intera
    A.T.O. 2
    11
    ZTO CPC1
    intera
    12
    ZTO RR/2
    intera
    13
    ZTO RR/5
    intera
    A.T.O. 3
    14
    ZTO C1/18
    intera
    15
    ZTO C2/1
    intera
    16
    ZTO C2PER/3
    intera
    17
    ZTO RR/1
    intera
    18
    ZTO RR/2
    intera
    19
    ZTO RR/3
    intera
    20
    ZTO RR/4
    intera
    21
    ZTO RR/5
    intera
    22
    ZTO RR/6
    intera
    23
    ZTO RR/7
    intera
    24
    ZTO RR/8
    intera
    A.T.O. 4
    25
    ZTO C2PER/2
    parziale
    26
    ZTO C2PER/3
    parziale
    27
    ZTO C2PER/4
    parziale
    28
    ZTO C2PER/5
    parziale
    29
    ZTO D1/6
    intera
    30
    ZTO RR/1
    intera
    31
    ZTO RR/2
    intera
    32
    ZTO RR/3
    intera
    A.T.O. 5 Zona Produttiva
    33
    ZTO CPC/1
    intera

    Nella ipotesi che quelle ZTO non fossero decadute ovvero dopo la loro reiterazione, io potrei fare gli interventi sugli edifici esistenti di cui agli artt. 6 e 7 della LR n. 14/2019, in presenza delle principali opere di urbanizzazione e previa deliberazione del Consiglio comunale che si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto.”???

    Tipo: prendiamo la prima ZTO, B/1,- residenziali urbane consolidate -, trattasi di area dove insistono n. 15 capannoni in zona residenziale, n. 2 abitazioni e n. 2 laboratori, di circa mq 10.000, prevista con l’adozione del P.I., soggetta a PUA, per ovvi motivi; allora si potrebbe ampliare o demolire e ricostruire un capannone che ricade in Zona residenziale??? posso applicare solo alle due abitazioni l’art. 6 o 7 se il consiglio mi dice SI???

    – perché non si capisce cosa vuol dire che il consiglio comunale si deve esprimere in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto; ma quella Zona non rimane comunque sempre soggetta a PUA anche dopo l’ampliamento??? in pratica si va ad aggravare una zona che rimane sempre in un ambito soggetto a PUA-

    – facciamo l’ipotesi che un fabbricato ricada Z.T.O. “R.R.” – Ambiti di riqualificazione e riconversione

    la trasformabilità è condizionata all’adempimento di obblighi e/o impegni bilaterali tra pubblica amministrazione e soggetti proponenti, finalizzati alla riqualificazione e/o alla riconversione, mediante P.U.A. perequato, dei contesti territoriali interessati; non sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, modifica delle destinazioni d’uso e aumento del numero delle unità immobiliari;

    anche qui, se il consiglio comunale si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto, so potrebbero fare gli interventi di cui agli artt. 6 e 7 della LR n. 14/2019, ma quella Zona non rimane comunque sempre soggetta a PUA anche dopo l’ampliamento???

    Attività produttive – commerciali in zona impropria
    Il P.I. individua sul territorio comunale e indica nelle tavole del P.I. le attività produttive/commerciali
    esistenti in zona impropria da ampliare, bloccare o trasferire, soggetti A PUA- previo accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L. R. 11/04

    – facendo un ragionamento più ampio e il paragone con la LR n. 55/2012, e alla circolare n. 1 che commenta l’art.3 in deroga, dice:
    “ Altra ipotesi di variante ai sensi del citato articolo 4 si configura qualora la richiesta di ampliamento, pur entro il limite massimo dell’80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq, riguardi una attività da bloccare o trasferire ai sensi dello strumento urbanistico generale. L’accoglimento dell’istanza infatti comporta una disciplina nuova e diversa da quella in vigore e richiede una congrua indicazione in ordine alle esigenze che hanno portato l’Amministrazione a discostarsi dalle proprie precedenti determinazioni.”

    Quindi fa rientrare questa fattispecie, nei riguardi di una attività da bloccare o trasferire ai sensi dello strumento urbanistico generale, nella variante art. 4, come mai allora per la stesse fattispecie, l’art. 5 della LR . 19/2021, si dice che basta che il consiglio si esprima solo in ordine alla possibilità di prescindere da piano attuativo??? NON CI VUOLE SEMPRE UNA VARIANTE AL PI.

    Altro caso sono le,
    Z.T.O. “C.P.C.” – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di
    programmi complessi
    Dette zone sono soggette all’approvazione dell’accordo pubblico-privato sugli immobili; i programmi complessi si attuano mediante accordi tra soggetti pubblici e privati di cui agli artt. 6 e 7 della L. R. 11/04,
    e non sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, modifica delle destinazioni d’uso aumento del numero delle unità immobiliari, fatti salvi gli interventi di mantenimento.

    Esiste una azienda abbastanza rilevante in centro alla Città in questa zona, quindi domani il proprietario in base all’art. 5 della LR n. 19/2021, potrebbe chiedere al Comune di ampliare o demolire e ricostruire in forza dell’art. 6 o 7 della LR n. 14/2019??? basta che il consiglio si esprima solo in ordine alla possibilità di prescindere da piano attuativo??

    Le stessi osservazioni potrebbero essere fatte, per le ZTO C1, ZTO C2PER, C2/1, D1/6 , in ordine al fatto che queste Zone rimangono comunque sempre soggetta a PUA anche dopo l’ampliamento o la demolizione e ricostruzione di un fabbricato.

    – in sostanza questo art. 10 , su quali fabbricati ricadenti in aree soggetti a PUA si applica???

    Immagino che vanno esclusi i fabbricati dentro i PUA decaduti, ai sensi art. 18 comma 7, LR n, 11/2004, ora ricadenti nell’art. 33 stessa legge, visto quello che dice l’art. 3 comma 4 let. f)-ambito di applicazione-della LR n. 14/2019- nella parte in cui parla: “… o dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo”…;

    Commento finale: il testo è migliorativo rispetto, rispetto al PDL n. 513, che non prevedeva “ la presenza delle principali opere di urbanizzazione e la previa deliberazione del Consiglio comunale di esprimersi in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto; ma rimane oscuro per i punti sopra rilevati-

    – quanto si dice ricadente in uno o più ambiti territoriali, cosa vuol dire??? che gli immobili ricadono a cavallo o a confine, in modo che con l’art. 6 posso ampliarmi su altro ambito, o con l’art. 7 posso ricostruire su altro ambito ma sempre nello steso lotto???

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