Ci sono disposizioni del PAT o del P.I. che non possono essere modificate dal SUAP?
Il TAR Veneto afferma che il Comune gode di ampia potestà pianificatoria anche in sede di SUAP, anche se potrebbe introdurre negli strumenti pianificatori limiti sostanziali a quello che si può fare tramite il SUAP (limiti che, peraltro, potrebbero poi venire contestati).
Infatti, l’art. 13, comma 1, lett. n) L.R. 11/2004 prevede tra i contenuti del PAT anche i “criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni” che il Comune definisce “in relazione alle specificità territoriali”.
Post di Daniele Iselle Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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