Le controversie di natura patrimoniale spettano al Giudice Ordinario

01 Ott 2014
1 Ottobre 2014

Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza del 24 settembre 2014 n. 4803 riforma la sentenza del TAR Veneto n. 911/2014, commentata nel post del 27.06.2014, giungendo ad affermare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia cimiteriale allorquando la contestazione concerni gli aspetti puramente patrimoniali della concessione:

“6.1. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, conformemente del resto a quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono solo quelle nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano essere declinati nelle forme della relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando invece al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (Cons. St., sez. V, 11 dicembre 2013, n. 5964; Cass. SS.UU. 7 gennaio 2014, n. 67; 12 ottobre 2011, n. 20939; 27 luglio 2011, n. 26391).

La giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 c.p.a, non si estende alle controversie di natura patrimoniale afferente al rapporto concessorio e specificamente attinenti a indennità, canoni o altri corrispettivi, che danno vita a controversie civilistiche pure, soggette in quanto tali alla giurisdizione del giudice ordinario (Cons. St., sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1022).

6.2. Nel caso in esame la controversia ha natura esclusivamente patrimoniale, concernendo il mero pagamento di diritti e/o tariffe (asseritamente) dovuti dall’appellante alla ASM Rovigo S.p.A. (quale società in house del Comune di Rovigo, affidataria di funzioni cimiteriali [inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazioni, ivi comprese le opere murarie] e di polizia mortuaria [tra cui adempimenti derivanti dall’autorizzazione al trasporto salma, resti mortali, ossa umane in luogo diverso o in altro comune; autorizzazioni all’esumazione, all’estumulazione e successiva traslazione, etc., ivi compresa la riscossione dei relativi diritti e tariffe]) proprio in relazione allo svolgimento di tali funzioni cimiteriali o di polizia mortuaria, come risultante dalle prodotte fatture.

Né a diverse conclusioni circa la natura patrimoniale della controversia conduce la delineata qualità dell’appellata ASM Rovigo S.p.A., tanto più che non viene in alcun modo in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici, trattandosi della semplice applicazione di diritti e tariffe prefissati.

Deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia in questione alla cognizione del giudice ordinario”.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 4803 del 2014

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