Chi denuncia un abuso edilizio può impugnare i provvedimenti negativi del comune?

21 Gen 2013
21 Gennaio 2013

Si occupa della questione la sentenza del TAR Veneto n. 22 del 2012.

Scrive il TAR: "Per quanto concerne l’interesse a ricorrere ne va rilevata la sua esistenza, risultando, parte ricorrente, pienamente legittimata all’impugnazione del provvedimento di cui si tratta. Quest’ultima, infatti, sostiene l’illegittimità di un provvedimento di archiviazione di un’istanza diretta a rilevare l’esistenza di un abuso edilizio (nella species un camino con relativo comignolo) posto ad una minima distanza dalla proprietà della ricorrente, assumendo che la violazione delle relative distanze tra i manufatti, e il funzionamento stesso del camino, ha l’effetto di pregiudicare il pieno utilizzo delle proprietà della ricorrente.
Come ha confermato una recente decisione del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 986) “sono impugnabili, da parte di terzi, i c.d. provvedimenti negativi con cui un soggetto pubblico titolare di poteri di controllo e sanzionatori dispone l'archiviazione di un determinato procedimento sanzionatorio avviato su impulso di parte o comunque rifiuta di intervenire, a condizione che il soggetto denunciante (poi ricorrente) sia portatore di un interesse particolare e differenziato, che assume essere stato leso dalla mancata adozione del provvedimento repressivo e, dunque, si connoti sostanzialmente, rispetto al provvedimento, quale soggetto controinteressato”.
Parte ricorrente, non solo è risultata destinataria da parte del Comune di tutti gli atti successivi alla presentazione della propria istanza, ma ha palesato sin da subito il pregiudizio arrecato alla proprietà dall’abuso così contestato.
Le argomentazioni sopra citate non solo consentono di evidenziare l’esistenza di un’astratta possibilità di lesione, riconducibile alla possibilità che vi siano emissioni nocive, ma conferma, seppur indirettamente, l’esistenza della giurisdizione di questo Tribunale e, ciò, laddove si consideri che la controversia di cui si tratta non ha ad oggetto, l’accertamento circa il superamento dei limiti di normale tollerabilità di cui all’art.844 del codice civile, bensì la legittimità del provvedimento di archiviazione emanato dal Comune di Padova in data 30/09/2011".

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