Convegno di Venetoius sulla L.R. 55 del 2012 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive)
Venetoius organizza un convegno sulla L.R. veneta n. 55 del 2012, recante "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive", da tenere a Torri di Quartesolo nel mese di marzo del 2013.
Al fine di organizzare il convegno, si chiede ai lettori del sito di indicare le questioni che, a loro giudizio, meritano di essere trattate dai relatori.
Le questioni possono essere comunicate utilizzando la funzione "Commenta..." sotto il presente post.
La data del convegno, la scaletta degli interventi e i nomi dei relatori verranno comunicati successivamente (sempre che da questo sondaggio emerga l'interesse per un convegno sull'argomento; altrimenti il convegno non verrà fatto).
Dario Meneguzzo
In quale maniera un Comune può non rilasciare un ampliamento mediante mutamento di destinazione d’uso di fabbricati esistenti (art 3 lr 55/2012)?
Nell’ambito delle fattispecie disciplinate dalla L.R. 55/2012 mi è stata sottoposta la seguente idea (che reputo quantomeno “audace”) per risolvere dei casi di abuso edilizio (…fra cui si è rilevato anche il c.d. “cambio d’uso funzionale”): è possibile comprendere i c.d. “capannoni in area di cava”, cioè manufatti ed impianti connessi con l’attività estrattiva autorizzati in forza dell’art. 21 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e realizzati in area di cava di pietra e marmo (autorizzata con apposita D.G.R.V.) nonché in zona agricola E1 del P.R.G., nell’ambito della procedura SUAP di cui L.R. 55/2012 per svolgere sia un progetto di ampliamento (modesto) degli stessi sia un cambio d‘uso per trasformarli da manufatti precari (destinati secondo l’art. 21 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 alla demolizione una volta terminata l’attività di cava), in veri e propri capannoni artigianali (in z.t.o. D) non più limitati alla “prima lavorazione” di cui alla D.G.R.V. n. 761 del 15 marzo 2010?
Il Consiglio dei Ministri svoltosi il 26 febbraio 2013 ha esaminato ventiquattro leggi regionali e delle province autonome su proposta del Ministro per gli Affari Regionali, il turismo e lo sport.
Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti:
5) Legge Regione Veneto n. 55 del 31/12/2012 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante” in quanto contenente alcune disposizioni in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), della Costituzione;
L’ampliamento della attività è strettamente legata alla necessità di nuovi spazi o può essere anche riferita all’integrazione del ciclo merceologico ? (es. il commercio all’ingrosso di carni viene integrato con la lavorazione di carni ed il commercio al dettaglio).
In tale fattispecie si ha ampliamento dell’attività o si tratta di nuova attività?
Grazie
QUESITI SU LR. 55/2012
1. Chiarimenti in merito alla valutazione della sostenibilità ambientale degli interventi da parte della conferenza di servizi (art. 4, co. 4).
2. L’ampliamento di attività produttiva in deroga allo strumento urbanistico generale, che si concretizza nella realizzazione di parcheggi scoperti, può rientrare nella disciplina prevista dall’art. 3 della LR 55/2012, considerato che tale ipotesi non è contemplata nella nuova disciplina mentre era prevista dall’art. 48 comma 7 bis 2, lett. d) della LR 11/2004?
3. Conclusa la procedura prevista dall’art. 4 della LR 55/2012 con l’approvazione della variante urbanistica:
a. è possibile attivare nuovamente la stessa procedura per un ulteriore ampliamento?
b. è possibile avvalersi di un ulteriore ampliamento nei limiti previsti dall’art 3 della stessa legge?
4. Qualora la ditta abbia ottenuto un ampliamento dell’attività produttiva con lo Sportello Unico prima dell’entrata in vigore della LR 55/2012, può ottenere un ulteriore ampliamento dell’attività produttiva con le procedure di cui all’art. 3 o 4 della nuova legge regionale, considerando ai fini del calcolo dell’esistente quanto realizzato con il precedente Sportello?
5. L’art. 3 prevede un limite alle possibilità di ampliamento dei fabbricati destinati ad attività produttive, riesumando dall’art. 48 comma 7 bis2 della L.R. 11/2004 la percentuale dell’80% nonché il valore di 1500 mq. La novità introdotta dalla LR. 55/2012 è il riferimento al parametro del “volume” ed alla “superficie netta/lorda esistente”, che si sostituiscono al dato della “superficie coperta”. Si chiede:
se nel computo dei 1500 mq debba essere considerata la superficie netta o superficie lorda;
in quali casi l’istruttoria del Responsabile SUAP può sostituire il parere favorevole della conferenza di sevizi (comma 2);
se il comune può, indipendentemente dalla partecipazione della Provincia, provvedere alla rizonizzazione di un’area, oppure si chiede se la procedura di cui all’art. 3 risulta applicabile esclusivamente per i fabbricati che si trovano già in zona propria ma che vanno in deroga ai parametri urbanistici definiti dal PRG/PI (superf. Coperta max ammissibile, altezza);
6. Dopo l’avvenuta approvazione della variante urbanistica conseguente ad un procedura SUAP, con eventuale conseguente modifica della zonizzazione da agricola a produttiva, qualora la Ditta decida di non realizzare l’intervento di costruzione di un nuovo fabbricato, è ammissibile e quindi possibile che la stessa provveda alla vendita del terreno così rivalutato a seguito della variante urbanistica, sortendo una sorta di operazione speculativa? Inoltre, qualora, la ditta realizzi l’intervento ma dopo qualche tempo intenda comunque cessare la propria attività, nell’area rizonizzata dovrebbe essere ripristinato lo stato dei luoghi (da produttiva ad agricola) in quanto la modifica urbanistica era legata all’attività in questione?
7. Quali parti della circolare regionale 16 del 31.07.2001, della circolare regionale 2 del 15.01.2009, della DGRV 832 del 15.03.2010 sono ancora applicabili?
8. Considerato che l’art. 4 della LR 55/2012 non pone limiti agli ampliamenti, si chiede se, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 8 del DPR 160/2010 (aree produttive inesistenti o insufficienti nel territorio comunale) lo strumento urbanistico generale (PAT e PI) possa prevedere delle limitazioni alle nuove localizzazioni o agli ampliamenti degli impianti produttivi (divieto in certe aree, limiti di estensione degli ampliamenti, ecc..)?
Nota: Si propone di invitare come relatore il tecnico che ha elaborato la legge e chi ha l’incarico di predisporre le Linee Guida citate all’art.5 della L.R 55/2012.
Innanzitutto complimenti per il convegno del 15.02.2013 sulla L.R. 50/2012.
Approfitto di questa possibilità per fare la richiesta che segue:
in questo sito il 6 marzo 2012 è stata pubblicata una relazione del dott. Roberto Travaglini, sui rapporti tra lo sportello unico per le attività produttive in variante allo strumento urbanistico comunale e la normativa veneta.
In particolare, l’autore, partendo dal D.P.R. 447/1998, ha esaminato il regime transitorio di cui alla legge regionale 11/2004 e le previsioni a regime della stessa legge; ha esaminato poi il nuovo regolamento statale di cui al DPR 160/2010 e il rapporto con gli interventi in deroga previsti dal c.d. “piano casa”.
Ho sentito diversi commenti positivi sul lavoro del dott. Travaglini che con la solita precisione chirurgica è riuscito a darci degli elementi molto utili per la lettura lineare della norma.
Chiedo se sia possibile averlo come relatore, portando magari il lavoro del 6 marzo 2012 con le modifiche introdotte dalla L.R. 55/2012.
Il mondo interista sarebbe fiero di lui.
Grazie per l’attenzione.
Luigi Schiavo
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