D.I.A. e sopravvenuta carenza di interesse

28 Ago 2014
28 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 16 luglio 2014 n. 1041 chiarisce che il ricorso deve considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove il privato, dolosamente, presenti una D.I.A. per realizzare delle opere che, in realtà, erano già state edificate: “Ed infatti, risulta dall’accertamento effettuato dai tecnici comunali il 26 giugno 2014 e dal confronto con i rilievi fotografici presentati con la D.I.A., che le opere progettate erano state già realizzate al momento della presentazione della D.I.A. del 29 aprile 2014 o, comunque, lo sono state in costanza del provvedimento comunale di inibizione dei lavori n. 3032/2014.

Tali opere risultano, allo stato, abusive sia sotto il profilo edilizio che paesaggistico-ambientale non essendo mai intervenuto un titolo efficace che ne consentisse l’esecuzione.

Ne consegue, pertanto, come correttamente osservato dalla difesa comunale, che dall’annullamento degli atti impugnati la società ricorrente non otterrebbe comunque alcun vantaggio, venendo attualmente in questione, non più l’esistenza dei presupposti per l’applicabilità ad un intervento in fieri dei bonus volumetrici previsti dalla legge sul piano casa, bensì l’abusività di opere edilizie realizzate in zona vincolata, prima dell’ottenimento e dunque in assenza dei necessari titoli abilitativi. Con la conseguenza che l’interesse del ricorrente, attualmente, non può più essere quello al conseguimento di un titolo edilizio per la futura realizzazione di ampliamenti volumetrici sulla base della legge sul piano casa, ma semmai quello all’ottenimento di titoli (edilizio e paesaggistico) in sanatoria, sulla base di diversi presupposti normativi”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto 1041 del 2014

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