Appalti pubblici ed aspetti problematici

29 Ago 2014
29 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 19 agosto 2014 n. 1173 affronta numerose questioni in materia di appalti pubblici.

Per quanto riguarda la sottoscrizione della polizza fideiussoria: “va sicuramente estromesso dalla gara un concorrente che abbia presentato una polizza fideiussoria che rechi una firma illegibile qualora dal documento non possa risalirsi in alcun modo alla qualifica del sottoscrittore: tale principio, tuttavia, conosce un'eccezione nelle ipotesi in cui il riferimento all’atto consenta di fugare ogni dubbio in ordine all'individuazione del sottoscrittore, ovverosia quando il nominativo dell’emittente possa essere desunto dallo stresso documento. Orbene, nel caso di specie non vi è alcuna incertezza sull’identità del sottoscrittore, atteso che, trattandosi di una polizza emessa da un Agenzia assicurativa, questa si presume rilasciata, in difetto di diverse indicazioni ivi evidenziate, dalla persona fisica titolare dell’Agenzia stessa, spettando a chi ne contesta la validità provare il contrario con specifici e documentati elementi da cui possa desumersi l'incertezza sulla persona del conferente”.

Con riferimento al giudizio sulla congruità tecnico-economica delle offerte asserisce che: “relativamente all’ulteriore censura, va osservato che il giudizio sulla qualità dell’offerta esposto dalla commissione, costituendo espressione paradigmatica di valutazioni tecniche, è suscettibile di sindacato giurisdizionale solo in caso di deviazione dai canoni di ragionevolezza o di logicità oltre che di vizi procedurali e deficienze motivazionali (CdS, IV, 29.4.2014 n. 2220). In ogni caso, il giudice non può verificare autonomamente la congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, invaderebbe la sfera propria dell'Amministrazione (cfr. CdS, V 17.1.2014 n. 162). Il giudizio sulle offerte tecniche si fonda su nozioni scientifico-economiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che in quanto tali – come si è detto - sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti: profili di abnormità che non ricorrono nella fattispecie, in quanto le contestazioni del ricorrente, nella misura in cui investono le valutazioni della commissione, impingono pur sempre nel merito intrinseco della valutazione stessa. Né sussistono i presupposti per l'espletamento di una consulenza tecnica, tenuto conto dei limiti che, per costante giurisprudenza, l'utilizzo di questo mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo al cospetto di valutazioni, quali quelle relative alla qualità dell’offerta, che la legge riserva in via esclusiva all’Amministrazione: deve ribadirsi, a tal proposito, che nel processo amministrativo di legittimità la possibilità per il giudice di controllare la tenuta delle valutazioni tecniche formulate in sede amministrativa non comporta che egli possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione nemmeno avvalendosi della consulenza tecnica, dovendosi in sede giurisdizionale solo appurare, in base alle deduzioni di parte, se il criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale risulti o meno attendibile”.

A proposito delle anomalie delle offerte: “quanto all'obbligo della motivazione relativamente al giudizio di insussistenza dell'anomalia dell'offerta, se è vero che il provvedimento con il quale l'amministrazione reputa seria l'offerta deve essere motivato come ogni atto dell'amministrazione, è altresì vero, tuttavia, che è sufficiente al riguardo una motivazione sintetica o addirittura – come nel caso di specie - per relationem, potendo quest'ultima avere ad oggetto, oltre che atti posti in essere dalla stessa amministrazione, anche atti dei privati, qualora si tratti, come nell’ipotesi delle giustificazioni offerte dai soggetti concorrenti, di documentazione scritta e depositata, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile la relatio”.

Infine, sulle competenze dei componenti della commissione di gara afferma che: “i componenti della commissione giudicatrice diversi dal presidente devono essere necessariamente muniti della qualificazione professionale nel particolare settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto (talchè in caso di accertata carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate professionalità, si deve far ricorso a funzionari statali o di altre amministrazioni pubbliche ovvero a professionisti appartenenti alle categorie da essa stessa indicate, e cioè ingegneri o professori universitari con determinati requisiti: cfr. l’art. 84 cit., VIII comma), il presidente, invece, dev’essere, “di regola” – è appena il caso di osservare che tale inciso si riferisce esclusivamente alla qualifica che il presidente della commissione deve rivestire all’interno dell’ente -, un dirigente della stazione appaltante e, in mancanza, un funzionario con posizione apicale, anche non appartenente a ruoli tecnici specificamente specializzato nel settore: in altre parole, il presidente della commissione – diversamente dagli altri componenti, che vanno invece individuati per la loro competenza - deve sempre essere un dipendente della stazione, ancorchè privo delle specifiche competenze”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1173 del 2014

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