Obblighi in capo al Sindaco in materia di Protezione Civile

12 Mar 2013
12 Marzo 2013

In materia di Protezione Civile hanno un’importanza fondamentale il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81 e s.m.i. in materia di SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, e il Decreto Ministeriale 13 Aprile 2011.

Il Decreto Ministeriale del 2011 si propone di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della Protezione Civile con il perseguimento degli obiettivi tipici del Servizio nazionale della Protezione Civile (quali: la tutela dell'integritĂ  della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi).

All’art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale si stabilisce il principio secondo il quale le norme in materia di salute e sicurezza sui luogo di lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 sono applicate ai volontari di Protezione Civile, tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti. L'attività delle organizzazioni di volontariato della Protezione civile si svolgono in contesti caratterizzati necessariamente da urgenza, emergenza ed imprevedibilità.

Appare, quindi, chiaro che l’organizzazione di volontariato deve dotarsi di criteri operativi idonei e di strumenti atti a tutelare, in primo luogo, la salute dei volontari facenti parte dell’associazione. Vi è, in senso lato, quasi una equiparazione del volontario di Protezione Civile al lavoratore: vi è l’obbligo per l’associazione di dotare il volontario di sistemi di protezione individuale, di sottoporre il volontario a “controllo sanitario” (controllo che potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate, art. 4, comma 1 e art. 5) e l’obbligo di impartire, agli iscritti, una idonea formazione, informazione ed addestramento.

Ma qual è il soggetto responsabile?

II soggetto che viene individuato come primo e principale destinatario degli obblighi di sicurezza e salute durante l'attività dei volontari è, secondo l’art. 3 comma 3 del D.M, i1 legale rappresentante dell'organizzazione, da individuarsi nella persona che, in base allo statuto o all'atto costitutivo della compagine di volontariato, è dotato del potere di rappresentanza, vale a dire del potere di agire in nome e per conto della stessa e di impegnarla nei confronti dei terzi. Ma non solo:  l'art. 3, comma 3, del D.M, infatti, individua il principale destinatario delle prescrizioni da osservarsi per la tutela della sicurezza e della salute dei volontari, nel soggetto che, nelle organizzazioni, detiene di norma il potere decisionale e di spesa in ordine al compimento di tutti gli atti necessari alia loro attività.

Cosi individuato, è chiaro che nel caso di associazioni di Protezione Civile comunali, il cui bilancio è un capitolato del bilancio dell’Ente Locale, il legale rappresentate sarà il Sindaco!

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 15 della L. 225/92, è proprio il Sindaco l’autorità comunale di Protezione Civile, il quale assume, al verificarsi dell’emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Allo stesso modo, se, nelle organizzazioni di volontariato, il concreto ed effettivo potere decisionale e di spesa venisse esercitato da persona diversa dal formale legale rappresentante dell'ente, questo soggetto si aggiunge al legale rappresentante quale obbligato all'osservanza delle prescrizioni in materia di tutela delle condizioni di sicurezza e salute dell'attività dei volontari siccome sancite dall'art. 4 DM, quali: “Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.

2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autoritĂ  competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non

sono considerati luoghi di lavoro.”

In ordine alla sanzione conseguente all'inadempimento di tali precetti, deve essere immediatamente osservato che il DM non contiene alcuna norma che stabilisca una sanzione penale per la violazione di quanto disposto dall'art. 4.

In conclusione, la violazione degli obblighi riportati nell'art. 4 non costituirĂ  autonoma figura di reato e, di conseguenza, il legale rappresentante dell'organizzazione non risponderĂ  penalmente degli eventuali inadempimenti rispetto a tali obblighi.

dott.sa Giada Scuccato

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