Il Consiglio di Stato chiarisce quando c’è l’uso pubblico di una strada

29 Mag 2013
29 Maggio 2013

La questione giuridica decisa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato con la decisione n. 2544 del 10 maggio 2013 trae origine da una deliberazione del Consiglio comunale - di un Comune livornese, Marciana, - che modificava il tracciato di una “strada vicinale” ad uso pubblico perché troppo vicino ad un fabbricato di proprietà di un abitante.

 I vicini avevano impugnato la suddetta delibera innanzi al T.A.R. Toscana deducendo la natura privata del tracciato modificato in quanto, esso, costituiva l'unica via di accesso alle loro proprietà.

 Il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso annullando la deliberazione comunale ritenendo che questa non potesse avere ad oggetto una strada privata.

 Il Comune proponeva appello ed il Consiglio di Stato, prima di decidere, nominava un verificatore con il compito di descrivere i luoghi di causa, chiarire chi usava il viottolo, di che materiale era fatto e se era stato oggetto di manutenzione da parte dell'appellante.

 Il Consiglio di Stato dopo aver enunciato su quale questione giuridica si pronuncerà - ossia: l'accertamento dell'effettiva esistenza di una servitù di uso pubblico sul viottolo – premette che il giudice amministrativo può conoscere in via incidentale di diritti soggettivi quando tale sindacato è necessario  per accertare la legittimità di un provvedimento amministrativo.

In particolare il g.a. ha  il potere di compiere una verifica in ordine alla esistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada, nel caso in cui essa sia finalizzata a stabilire se la delibera comunale che ha regolamentato il percorso attraverso di essa sia o meno legittima. Se la strada ha natura esclusivamente privata, la delibera deve ritenersi invalida.

Il Collegio poi chiarisce quando inizia a decorrere il termine per impugnare una delibera comunale.

L'art. 41, comma 2, del C.p.a.  prevede che il termine decadenziale di sessanta giorni per impugnare  l'atto amministrativo decorre dal momento in cui “l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento”. In base a tale disposizione, la pubblicazione all'albo pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell'atto da parte dei soggetti, ai quali l'atto direttamente si riferisce e interessati a impugnarlo, ai quali il provvedimento, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, deve essere notificato o comunicato direttamente.

 Infine i giudici d'appello rigettano il ricorso del Comune di Marciana, confermando la sentenza del T.A.R. Toscana n. 1834/2008, in quanto dalla verificazione è emersa la natura esclusivamente privata del tracciato di strada che di conseguenza non poteva essere modificato dalla delibera.

Il Consiglio di Stato chiarisce che per considerare esistente una servitù pubblica di passaggio su una strada (e quindi farla diventare da strada privata a strada vicinale ad uso pubblico) occorre che essa: a) sia utilizzata da una collettività indeterminata di persone e non soltanto da quei soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato; b) sia concretamente idonea a soddisfare, attraverso il collegamento indiretto alla pubblica via, esigenze di interesse generale; c) sia oggetto di interventi di manutenzione da parte della pubblica amministrazione.

  Rocco Giacobbe Vaccari – Avvocato del Foro di Padova

CDS_2544_del_2013

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