Il cumulo di domande nel processo amministrativo

05 Feb 2013
5 Febbraio 2013

All'art. 32, comma 1, del Codice del processo amministrativo (D.Lgs 104 del 2010) si legge: " E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o in via incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal titolo V del libro IV".

A parere di molti studiosi la disposizione in esame appare lacunosa: la formula utilizzata fa riferimento al concetto di "connessione", in modo ampio e non ulteriormente specificato. Questo, diversamente da quanto avviene nel processo civile dove il cumulo delle domande viene disciplinato attentamente sia per quanto attiene alla connessione oggettiva (art. 104 c.p.c.), sia in riferimento alla connessione soggettiva (art. 33 c.p.c.).

Una funzione chiarificatrice sul punto l’ha avuta la sentenza Consiglio di Stato, 22 gennaio 2013, n. 359, ove stabilisce che Va a questo punto premesso che, in via di principio e a differenza del processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva (cfr. art. 40 cod. proc. civ.), assume di per sé rilevanza soltanto la prima forma di connessione, posto che la connessione soggettiva non consente l'impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 14 dicembre 2011 n. 6537) se non quando sussiste anche un collegamento oggettivo tra di essi, con la conseguenza che nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo , oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo (cfr. ibidem). In quest'ultima evenienza tra gli atti impugnati viene identificata una connessione tale da giustificare un unico processo, costituendo essi manifestazioni provvedimentali collegate ad un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere pubblicistico, idoneo a far emergere la consistenza e la lesione di un unitario interesse soggettivo , storicamente connotato come contrapposto a quel determinato esercizio del potere: ossia - detto altrimenti - tra gli atti complessivamente impugnati sussiste una connessione procedimentale, ovvero un rapporto di presupposizione giuridica, o quantomeno di carattere logico”.

La sentenza riprende la precedente statuizione del Consiglio di Stato, 14 dicembre 2011, n. 6537, che per amor di completezza si riporta: “Il ricorso cumulativo è quello con il quale vengono impugnati più provvedimenti amministrativi; al riguardo giova rilevare che nel processo amministrativo vale la regola, discendente da una antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo. A differenza che nel processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva, nel processo amministrativo impugnatorio di legittimità assume rilevanza soltanto la prima forma di connessione. La connessione soggettiva, al contrario, in base al ricordato orientamento giurisprudenziale, non consente l'impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi, a meno che sussista anche un collegamento oggettivo tra di essi. In altri termini, nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo. La ratio del su riferito indirizzo si fonda:

a) sull'esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo;

b) sulla necessità di impedire l'elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi. Muovendosi all'interno delle sopra illustrate coordinate, la connessione oggettiva è stata tradizionalmente ravvisata dalla giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2011, n. 202; sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8251sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1564):

c) quando fra gli atti impugnati viene ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda;

d) quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale;

c) quando sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi”.

 Proseguendo nell’esame della fattispecie ci siamo chiesti cosa accada a quei ricorsi, in cui le domande proposte sono del tutto autonome, non presentando alcun profilo di connessione oggettiva, ma solamente soggettiva. A tale quesito ha risposto la sentenza del T.A.R. Calabria, sede Catanzaro, sez. I, 25 gennaio 2013, n.87, ove si stabilisce che il giudice deve dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto con esso sono state proposte più domande prive di profili di connessione oggettiva. Al giudice infatti, è precluso scegliere quale tra le due o più domande proposte sia di prevalente interesse per il ricorrente.

dott.sa Giada Scuccato

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