La farmacia non può essere trasferita fuori zona

08 Apr 2014
8 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 457 del 04 aprile 2014 afferma che, nonostante l’intervenuta liberalizzazione del settore farmaceutico avvenuto con il Decreto Legge n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012, abbia previsto che l’istituzione di una nuova farmacia possa essere concessa se siano rispettati determinati parametri di popolazione, il Comune legittimamente può negare il trasferimento di un farmacia che inizialmente era stata autorizzata in una precisa zona territoriale: “che va preliminarmente osservato come, in linea di principio, l’apertura di una farmacia in deroga ,(cfr. delibera comunale n.4/2004) finalizzata alla necessità di assicurare l’estensione dell’assistenza farmaceutica a favore di aggregati permanenti di popolazione che, per difficoltà connesse alla viabilità ed alle distanze, non è in grado di accedere comodamente ad altre farmacie esistenti sul territorio, non costituisca ragione giuridica per negare titolo al trasferimento, una volta che le condizioni dei luoghi siano mutate; tuttavia, l’esigenza di interesse pubblico che ne ha consentito l’apertura dovrà essere ovviamente tenuta in debito conto nell’esame della domanda di trasferimento, posto che essa, pur non costituendo una ragione di differenziazione dello stato giuridico della farmacia, è pur sempre immanente all’interesse pubblico che l’Amministrazione deve apprezzare e ponderare, e dunque rileva sul piano della motivazione del provvedimento.(cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, n.158/2014);

che nella specie appare particolarmente significativo quanto affermato dal Consiglio di stato, sez.III, nella decisione n. 466872013 laddove ha ricordato come “In proposito, va precisato che se la norma dispone che in un Comune debba esservi una farmacia ogni 3300 abitanti, ciò non significa che la popolazione delle singole zone debba corrispondere precisamente a questo numero. E’ vero che la distribuzione delle farmacie rispetto al territorio ed alla popolazione dev’essere per quanto possibile equilibrata, ma non vi sono vincoli precisi come quello ipotizzato, anche per la ovvia considerazione che nessuno degli utenti è obbligato a servirsi della farmacia alla cui zona appartiene nominalmente la sua residenza; la delimitazione delle zone non ha questa funzione, ma solo quella di vincolare l’esercente a mantenere il suo esercizio all’interno di quel perimetro. D’altra parte nella pianificazione delle zone si deve tener conto anche di fattori diversi dal numero dei residenti: ad esempio le distanze. Questi princìpi erano comunemente condivisi vigente la normativa anteriore al decreto legge n. 1/2012, e le nuove disposizioni non modificano questi aspetti.”;

che la zona di originaria assegnazione e quella di trasferimento risultano diverse – per come acclarato dalla certificazione comunale, non sindacabile, per mancata evocazione, come detto, dell’amministrazione stessa”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 457 del 2014

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