Può il Sindaco che ha rinunciato alla indennità di funzione percepire l’indennità di fine mandato?
Per risolvere la questione è fondamentale ricordare la distinzione tra le due: l’indennità di fine mandato è va corrisposta all'atto della cessazione del mandato del sindaco senza alcuna richiesta da parte dell'interessato. Quando un sindaco viene rieletto va corrisposta alla fine del primo mandato (Parere 09/02/2009 prot. Nr. 15900/TU/82 del Ministero dell’Interno) a valere sul bilancio dell’esercizio nel quale si verifica la conclusione. L’indennità di funzione è stabilita dall’art. 82 del T.U.E.L. come diritto carattere economico derivante dalla qualifica di amministratore locale, differenziato in relazione alla carica ricoperta.
La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto nella deliberazione n. 585/2012/PAR del 10 settembre 2012 ha concluso che non intende discostarsi dalle decisioni precedentemente prese da altre Sezioni (così Sezione di controllo per il Piemonte, del. n. 15/2009) e che, anzi, le stesse “vanno interpretate alla luce di un recente, accentuato sfavore per le spese della politica, del quale questa Sezione si è fatta interprete con le delibere n. 283/2012/PAR del 24/04/2012 e 435/2012/PAR del 3/07/2012, sono nel senso che non possa essere corrisposta l'indennità di fine mandato al Sindaco che abbia rinunciato all’indennità di funzione”.
dott.sa Giada Scuccato
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!